La polizza di Responsabilità Civile Professionale

La polizza di responsabilità civile professionale tutela il patrimonio personale del professionista, nel caso in cui, a seguito di un errore professionale, un cliente o un altro soggetto terzo, formuli una richiesta di risarcimento per un danno di natura patrimoniale, o per un danno a persone o cose.

Il danno a persone o cose consiste nella quantificazione economica di un danneggiamento fisico alla persone oppure alle cose, che è stato provocato da una negligenza del professionista.

Il danno patrimoniale consiste nella quantificazione economica delle conseguenze negative che sono state causate da un errore del professionista, ma che non abbiano avuto manifestazione diretta in un danno a persone o cose.

Esempi di danno a persone o cose:

  • un errore professionale di un medico che determina una conseguenza corporale negativa e permanente sul paziente
  • un errore di calcolo di un progettista che determina i crollo di un edificio con i conseguenti danni a cose e persone

Esempi di danno patrimoniale:

  • Una sanzione inflitta, da parte dell’autorità competente, al cliente del professionista a causa di un errore professionale di quest’ultimo
  • La quantificazione economica del mancato guadagno da parte di un’attività commerciale che non ha potuto essere operativa secondo le tempistiche previste, a causa di un errore del professionista che ha ritardato il rilascio dei permessi autorizzativi previsti
  • Un ritardo o il mancato rispetto di un termine temporale da parte del professionista che determini conseguenze patrimoniali negative sull’attività imprenditoriale del cliente

Dichiarazioni precontrattuali

Di fondamentale importanza sono le dichiarazioni precontrattuali, che vengono rese dall’assicurando sul questionario informativo preliminare: è molto importante verificare la potenziale esistenza di situazioni che possano in futuro determinare richieste di risarcimento da parte di terzi. In sede di apertura del sinistro la compagnia verificherà se le dichiarazioni rese non siano in contrasto con il disposto degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile – “dichiarazioni inesatte e reticenti”, per ammettere il sinistro a risarcibilità o meno.

Il regime temporale “Claims Made”:

Prevede che la polizza sia valida per tutte le richieste di risarcimento che dovessero pervenire all’assicurato durante il periodo di validità della polizza, e riferite a prestazioni professionali rese nel passato a partire dalla data di retroattività prevista dalla polizza.

Nel momento in cui la polizza dovesse cessare per qualsiasi motivo (disdetta da parte dell’assicurato o della compagnia assicurativa, cessazione dell’attività professionale, decesso dell’assicurato), la copertura perderebbe efficacia per tutte le richieste di risarcimento che dovessero pervenire all’assicurato dopo la data di cessazione della polizza, anche se in passato il professionista è stato assicurato.

Se nella polizza non è prevista una data di retroattività, la copertura è valida per le prestazioni professionali rese dal momento di decorrenza della polizza (polizza senza retroattività).

E’ pertanto di fondamentale importanza valutare l’opportunità di richiedere alla compagnia assicurativa l’inserimento di una data di retroattività ragionevolmente utile in considerazione della storia professionale dell’assicurato, nonché di richiedere una data di ultrattività della polizza nel caso di cessazione della stessa e di mancato rinnovo con altre compagnie assicurative.

Cambiare compagnia assicurativa e mantenere la retroattività

Nel momento in cui il professionista dovesse cambiare la compagnia assicurativa, è di fondamentale importanza concordare con la nuova compagnia un adeguato periodo di retroattività, onde evitare “buchi temporali” di copertura.

Alcune compagnie, per determinate attività professionali, consentono il mantenimento della retroattività vigente sulla precedente polizza, in modo tale da garantire all’assicurato una copertura senza soluzione di continuità.

In altri casi, per professioni considerate maggiormente a rischio, è necessario trattare un periodo di retroattività di alcuni anni – solitamente da 2 a 5 – con un premio variabile in funzione del periodo opzionale “acquistato”.

Cessazione della copertura assicurativa e richiesta dell’ultrattività

Nel momento in cui la polizza dovesse cessare per disdetta dell’assicurato o della compagnia, il professionista, con l’ausilio del broker, dovrà trovare una nuova copertura assicurativa con una compagnia che possa garantire un’adeguata retroattività.

Nel caso di cessazione dell’attività professionale conseguente a cancellazione dall’ordine o albo professionale (con esclusione del caso di radiazione conseguente a provvedimento disciplinare), la polizza cesserà alla scadenza contrattuale e si renderà necessario richiedere alla compagnia l’attivazione della garanzia ultrattiva, finalizzata a mantenere indenne l’assicurato dalle richieste di risarcimento che dovessero pervenirgli negli anni successivi alla cessazione dell’attività professionale.

Alcune polizze prevedono già nelle condizioni contrattuali questa possibilità, anche con il calcolo del premio richiesto per il periodo di ultrattività (tipicamente dai 2 ai 5 anni); in altri casi si rende necessario trattare il caso specifico con la compagnia, qualora non sia precontrattualizzato.

Nel caso di decesso del professionista assicurato, tutte le polizze prevedono la facoltà degli eredi di mantenere in vigore la polizza a loro favore, nel caso in cui si manifestasse l’integrale accettazione dell’eredità senza beneficio di inventario; in questo caso gli eventuali debiti per responsabilità professionale si trasmettono agli eredi.

Il regime temporale “Loss Occurrence”:

si tratta di un regime ormai in disuso e raramente concesso dall’attuale mercato assicurativo.

Prevede la copertura per gli errori professionali avvenuti durante la validità della polizza; le richieste di risarcimento possono essere coperte anche successivamente alla cessazione della polizza, per un periodo contrattualmente previsto dalla polizza. Con questo regime temporale non si pone pertanto il problema della retroattività, a condizione che il professionista sia stato assicurato nel momento in cui abbia commesso l’errore professionale.

Il massimale di polizza

Particolare attenzione deve essere prestata nella scelta del massimale di polizza che è sempre espresso in termini di massimale per singolo sinistro e per annualità assicurativa. Ciò significa che per ogni annualità assicurativa l’assicurato ha a disposizione il massimale di polizza per tutte le possibili richieste di risarcimento che gli dovessero pervenire.

Con l’ausilio del broker il professionista potrà valutare al meglio quale possa essere il massimale di polizza più adeguato rispetto alla tipologia delle attività professionali svolte.

Studi associati - attività svolta e fatturata personalmente dai soci – assicurati aggiunti

Nel caso di associazione professionale la polizza è valida per tutte le prestazioni professionali eseguite sia dai soci, sia dai collaboratori dipendenti e non, a condizione che le stesse siano fatturate al cliente direttamente dallo studio associato.

Qualora alcuni soci e/o collaboratori dovessero fatturare – direttamente con la propria partita Iva - alcune prestazioni professionali a clienti, si potrebbero inserire in copertura queste attività, mediante l’indicazione esplicita di questi professionisti in qualità di “assicurati aggiunti” nella polizza dell’associazione professionale. In tal modo anche tutte queste prestazioni sarebbero direttamente assicurate in un’unica polizza; in questi casi è opportuno prestare attenzione al massimale di polizza, che rimarrebbe comunque unico per sinistro e per anno assicurativo, sia per lo studio associato, si per le prestazioni rese personalmente dagli assicurati aggiunti.

La gestione del sinistro - La polizza di tutela legale

Nel momento in cui l’assicurato dovesse ricevere una richiesta di risarcimento formale, oppure anche soltanto nel caso in cui venisse a conoscenza di circostanze che potrebbero dare adito ad una richiesta da parte di un terzo, Vi è l’obbligo di comunicarlo immediatamente al broker ed alla compagnia assicurativa.

Si procederà pertanto ad un approfondimento del caso occorso e si valuterà la necessità di incaricare nell’immediato un perito e/o un legale che possa accertare l’accaduto e sostenere l’assicurato durante tutte le varie fasi della gestione del sinistro.

La scelta dei periti e dei legali spetta alla compagnia assicurativa, ed è pertanto consigliabile avere anche un’adeguata copertura assicurativa per le spese legali, che consentirebbe all’assicurato di scegliere in piena libertà di essere difeso e supportato da un professionista di propria scelta e gradimento.


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