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    <title>Assicurazioni Professionisti &gt; Articoli</title>
    <description>Assicurazioni Professionisti articoli feed</description>
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 04:36:34 +0200</pubDate>
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      <title>Covid-19 - La copertura assicurativa per il personale sanitario e per i professionisti.</title>
      <description><![CDATA[In questa situazione di emergenza nazionale, ci siamo adoperati per individuare un prodotto assicurativo che possa far fronte all&rsquo;emergenza Covid19 prevedendo la possibilit&agrave; di assicurare le&nbsp;persone fisiche, comprese le&nbsp;professioni sanitarie, ed il proprio nucleo familiare.Le garanzie proposte:Indennit&agrave; da Ricovero120 Euro&nbsp; per ogni giorno di ricovero causato da infezione da COVID-19 per un massimo di&nbsp;10 giorni.Indennit&agrave; da Convalescenza5.000 Euro&nbsp;&nbsp;corrisposta alla dimissione da istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da infezione da COVID-19Assistenza post Ricovero:Pareri medici immediati&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prenotazione di prestazioni sanitarie&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assistenza infermieristica specializzata domiciliare&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trasporto in autombulanza dall&rsquo;Istituto di cura al domicilio dell&rsquo;Assicurato&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Counseling psicologicoVideo consulto per visite specialisticheInformazioni sanitarie telefonicheLe&nbsp;condizioni&nbsp;della copertura:La copertura &egrave; rivolta alle persone fisiche e al proprio nucleo familiareLimite di et&agrave;: 70 anniPer chi svolge una&nbsp;professione sanitaria&nbsp;&egrave; previsto un&rsquo;apposita tariffa (vedere tabella allegata)â¼La copertura &egrave; valida esclusivamente a seguito di infezione COVID-19 diagnosticata in Italia successivamente alla decorrenza della copertura assicurativaâ¼Durata contrattuale: scadenza al 31.12.2020â¼Premio Polizza: la tariffa &egrave; sviluppata su base territoriale, individuata rispetto alla residenza di ciascun assicurato (vedere tabella allegata). Per i figli fino a 14 anni la copertura &egrave; gratuita.Premio minimo lordo 40 EuroTabella Tariffaria&nbsp;&nbsp;&nbsp;PERSONE FISICHE - LIBERI PROFESSIONISTI&nbsp;PROFESSIONI SANITARIEEt&agrave;Premio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FASCIA APremio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FASCIA BEt&agrave;Premio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FASCIA APremio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FASCIA B&nbsp;Et&agrave;Premio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FASCIA APremio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FASCIA BEt&agrave;Premio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FASCIA APremio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FASCIA B0-14--42&euro; 49,00&euro; 38,00&nbsp;0-14--42&euro; 73,00&euro; 57,0015&euro; 21,00&euro; 16,0043&euro; 50,00&euro; 39,00&nbsp;15&euro; 32,00&euro; 25,0043&euro; 75,00&euro; 59,0016&euro; 21,00&euro; 16,0044&euro; 52,00&euro; 40,00&nbsp;16&euro; 32,00&euro; 25,0044&euro; 77,00&euro; 60,0017&euro; 21,00&euro; 16,0045&euro; 53,00&euro; 41,00&nbsp;17&euro; 32,00&euro; 25,0045&euro; 80,00&euro; 62,0018&euro; 21,00&euro; 16,0046&euro; 55,00&euro; 43,00&nbsp;18&euro; 32,00&euro; 25,0046&euro; 82,00&euro; 64,0019&euro; 21,00&euro; 16,0047&euro; 56,00&euro; 44,00&nbsp;19&euro; 32,00&euro; 25,0047&euro; 85,00&euro; 66,0020&euro; 25,00&euro; 20,0048&euro; 58,00&euro; 45,00&nbsp;20&euro; 38,00&euro; 30,0048&euro; 87,00&euro; 68,0021&euro; 26,00&euro; 20,0049&euro; 60,00&euro; 46,00&nbsp;21&euro; 39,00&euro; 31,0049&euro; 90,00&euro; 70,0022&euro; 27,00&euro; 21,0050&euro; 62,00&euro; 48,00&nbsp;22&euro; 40,00&euro; 31,0050&euro; 92,00&euro; 72,0023&euro; 28,00&euro; 22,0051&euro; 63,00&euro; 49,00&nbsp;23&euro; 42,00&euro; 32,0051&euro; 95,00&euro; 74,0024&euro; 29,00&euro; 22,0052&euro; 65,00&euro; 51,00&nbsp;24&euro; 43,00&euro; 33,0052&euro; 98,00&euro; 76,0025&euro; 29,00&euro; 23,0053&euro; 67,00&euro; 52,00&nbsp;25&euro; 44,00&euro; 34,0053&euro; 101,00&euro; 79,0026&euro; 30,00&euro; 24,0054&euro; 69,00&euro; 54,00&nbsp;26&euro; 46,00&euro; 35,0054&euro; 104,00&euro; 81,0027&euro; 31,00&euro; 24,0055&euro; 71,00&euro; 55,00&nbsp;27&euro; 47,00&euro; 36,0055&euro; 107,00&euro; 83,0028&euro; 32,00&euro; 25,0056&euro; 73,00&euro; 57,00&nbsp;28&euro; 48,00&euro; 38,0056&euro; 110,00&euro; 86,0029&euro; 33,00&euro; 26,0057&euro; 76,00&euro; 59,00&nbsp;29&euro; 50,00&euro; 39,0057&euro; 114,00&euro; 89,0030&euro; 34,00&euro; 27,0058&euro; 78,00&euro; 61,00&nbsp;30&euro; 51,00&euro; 40,0058&euro; 117,00&euro; 91,0031&euro; 35,00&euro; 27,0059&euro; 80,00&euro; 62,00&nbsp;31&euro; 53,00&euro; 41,0059&euro; 121,00&euro; 94,0032&euro; 36,00&euro; 28,0060&euro; 83,00&euro; 64,00&nbsp;32&euro; 54,00&euro; 42,0060&euro; 124,00&euro; 97,0033&euro; 37,00&euro; 29,0061&euro; 85,00&euro; 66,00&nbsp;33&euro; 56,00&euro; 44,0061&euro; 128,00&euro; 100,0034&euro; 38,00&euro; 30,0062&euro; 88,00&euro; 68,00&nbsp;34&euro; 58,00&euro; 45,0062&euro; 132,00&euro; 103,0035&euro; 39,00&euro; 31,0063&euro; 90,00&euro; 70,00&nbsp;35&euro; 59,00&euro; 46,0063&euro; 136,00&euro; 106,0036&euro; 41,00&euro; 32,0064&euro; 93,00&euro; 72,00&nbsp;36&euro; 61,00&euro; 48,0064&euro; 140,00&euro; 109,0037&euro; 42,00&euro; 33,0065&euro; 96,00&euro; 75,00&nbsp;37&euro; 63,00&euro; 49,0065&euro; 144,00&euro; 112,0038&euro; 43,00&euro; 34,0066&euro; 99,00&euro; 77,00&nbsp;38&euro; 65,00&euro; 50,0066&euro; 148,00&euro; 115,0039&euro; 44,00&euro; 35,0067&euro; 102,00&euro; 79,00&nbsp;39&euro; 67,00&euro; 52,0067&euro; 153,00&euro; 119,0040&euro; 46,00&euro; 36,0068&euro; 105,00&euro; 81,00&nbsp;40&euro; 69,00&euro; 54,0068&euro; 157,00&euro; 123,0041&euro; 47,00&euro; 37,0069&euro; 108,00&euro; 84,00&nbsp;41&euro; 71,00&euro; 55,0069&euro; 162,00&euro; 126,00&nbsp;&nbsp;Per ogni necessario approfondimento contattateci qui:http://www.esedrabroker.it/preventivo.php?pag=572&amp;l=Richiedi+informazioniEsedra Broker&nbsp;]]></description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2020 17:35:09 +0200</pubDate>
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      <author>info@autoweb.com (AutoWeb)</author>
      <dc:creator>AutoWeb</dc:creator>
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      <title>Polizza obbligatoria Avvocati: consigli pratici per stipulare al meglio le coperture previste dal DM 238/16 con prezzi a partire da &amp;euro; 60,00</title>
      <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;La polizza avvocati &egrave; la copertura assicurativa dedicata agli avvocati che esercitano la professione in forma individuale o collettiva. La polizza di responsabilit&agrave; civile professionale degli avvocati mira a coprire il professionista per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell'attivit&agrave; professionale.&nbsp;Normativa di riferimento&nbsp;L&rsquo;obbligo di&nbsp;rc professionale&nbsp;per gli avvocati &egrave; previsto dalla Legge n.247/2012, che rientra nel pi&ugrave; ampio quadro normativo definito "Riforma delle Professioni". Il 22 Settembre 2016 &egrave; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia che definisce le caratteristiche ed i livelli minimi dei massimali delle&nbsp;polizze assicurative&nbsp;da stipulare a garanzia della responsabilit&agrave; civile e degli infortuni relativi all'esercizio dell'attivit&agrave; legale.Tale decreto entrer&agrave; in vigore a tutti gli effetti l&rsquo;11 Ottobre 2017&nbsp;rendendo obbligatorio per tutti i professionisti la stipula di una&nbsp;polizza assicurativa.Gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi, mediante comunicazione che deve essere resa all'Ordine di appartenenza e presso il Consiglio Nazionale Forense, e pubblicati sui rispettivi siti internet.&nbsp;Perch&eacute; &egrave; utile, a prescindere dall&rsquo;obbligatoriet&agrave;Nell&rsquo;esercizio della professione, gli avvocati non hanno obbligo di risultato nei confronti dei clienti, tuttavia sono tenuti a rispondere civilmente di eventuali danni economici arrecati loro per negligenza o dimenticanza. Il sovraccarico di lavoro e lo stress quotidiano rendono, purtroppo, concreto il rischio di incappare in dimenticanze o errori. La semplice perdita di documento o il mancato rispetto di una scadenza possono generare considerevoli danni per i clienti. La conseguenza &egrave; quella di ritrovarsi a dover risarcire i clienti attingendo al proprio patrimonio personale, vanificando anni di attivit&agrave; e risparmi. La stipula di una rc professionale permette agli avvocati di mettere al sicuro il proprio patrimonio personale grazie alla possibilit&agrave; offerta di risarcire direttamente i clienti in caso di errore o svista.Ambiti di copertura della polizza R.C. Professionale&nbsp;La copertura assicurativa professionale obbligatoria prevede i seguenti ambiti di esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; professionale legale:&middot; Attivit&agrave; di rappresentanza e difesa dinanzi all&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria o ad arbitri (rituali e irrituali), e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (ad es. l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni);&middot; La consulenza o assistenza stragiudiziali;&middot; La redazione di pareri o contratti;&middot; L'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivit&agrave; di mediazione o di negoziazione assistita.&nbsp;Massimali assicurativi della polizza R.C. Professionale - minimi di legge&nbsp;La normativa definisce i limiti minimi dei massimali assicurativi della&nbsp;polizza obbligatoria.I massimali minimi da assicurare sono predefiniti in funzione dell&rsquo;ammontare del fatturato relativo all&rsquo;ultimo esercizio chiuso dal professionista e in funzione della forma con la quale viene svolta l&rsquo;attivit&agrave; (individuale o collettiva, studio associato, societ&agrave; tra professionisti). In caso di franchigie e scoperti, tuttavia, l'assicuratore dovr&agrave; comunque risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, salvo diritto a recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo. Le parti possono inoltre prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.Scegliere il massimale, ovvero il massimo esborso che &egrave; a carico della Compagnia in carico di sinistro, significa acquistare una polizza professionale avvocati che prenda in analisi il volume e la natura delle singole mansioni che rientrano nell&rsquo;ambito dell&rsquo;attivit&agrave; svolta dal singolo avvocato e che possono godere della copertura dalla&nbsp;polizza professionale.Retroattivit&agrave; della polizza assicurativa&nbsp;La retroattivit&agrave; della&nbsp;polizza avvocati&nbsp;&egrave; un concetto molto importante. Si tratta, infatti, di una condizione vantaggiosa che permette ai professionisti del settore legale di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di assicurazione, ma relative a eventi accaduti nel corso degli anni precedenti. In base alle previsioni del DM 238/2016 tutte le polizze dovranno prevedere retroattivit&agrave; illimitata.&nbsp;Come scegliere la polizza avvocati che fa per te, alle migliori condizioni del mercato.&nbsp;La scelta della&nbsp;polizza obbligatoria assicurativa&nbsp;perfetta per le tue esigenze varia in base a diversi fattori che caratterizzano la tua attivit&agrave; di professionista.I principali elementi da prendere in considerazione sono i seguenti:&bull;&nbsp;Ampiezza dell&rsquo;attivit&agrave; svoltaLa scelta della&nbsp;copertura assicurativa per avvocati&nbsp;pu&ograve; essere valutata in relazione alla previsione relativa al numero di pratiche da gestire. Un professionista che sta avviando la sua attivit&agrave; pu&ograve; optare per una polizza con le coperture basse a premio minimo. Al contrario, invece, un avvocato affermato o uno studio legale di grandi dimensioni potrebbe preferire la stipula di una polizza fatta "su misura", che includa maggiori garanzie e tutele in grado di fornire la corretta copertura di casi complessi. In questo caso la polizza avvocati potrebbe richiedere un premio assicurativo pi&ugrave; elevato.&bull;&nbsp;Franchigia o Scoperto ?La franchigia &egrave; l'importo fisso che l'assicurato deve pagare in caso di sinistro. Tale importo pu&ograve; variare a seconda delle condizioni contrattuali della&nbsp;polizza avvocati&nbsp;stipulata. Risulta, pertanto, necessario valutare attentamente l'eventuale aumento della franchigia correlato alla riduzione di premio. La copertura prevista da una&nbsp;polizza avvocati&nbsp;professionale, infatti, interviene soltanto oltre l&rsquo;importo definito dalla franchigia che deve essere corrisposto dal cliente.E' sempre consigliabile scegliere una polizza che preveda una franchigia fissa, espressa in un ammontare predefinito (esempio franchigia &euro; 1.000,00), rispetto ad una polizza che preveda un Scoperto percentuale sul danno liquidabile (esempio scoperto del 5% del danno con la franchigia minima di &euro; 500,00) perch&egrave;, in caso di danno di elevata entit&agrave;, rimarr&agrave; a carico dell'avvocato assicurato un importo pari allo "Scoperto", che potrebbe anche essere ingente (esempio: danno di &euro; 250.000,00 - Scoperto 5%, pari ad &euro;&nbsp; 12.500,00 - che rimane a carico dell'assicurato e non viene risarcito dalla compagnia).&bull;&nbsp;&nbsp;Garanzie extraE' bene prestare molta attenzione ad eventuali garanzie ulteriori offerte dalle compagnie assicurative senza un aumento del premio dovuto per la stipula della polizza. Infatti, la copertura assicurativa di base offerta spesso rappresenta un'offerta standardizzata molto simile alle proposte di polizza offerte dalle diverse assicurazioni. Ci&ograve; che fa davvero la differenza sono le garanzie accessorie previste da contratto.&nbsp;Polizza assicurativa contro gli infortuniL'art. 12 della L. 247/2012 ha sancito per l'avvocato l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a s&eacute; e ai propri collaboratori durante lo svolgimento dell'attivit&agrave; professionale, incluso il rischio in itinere.La copertura assicurativa garantisce l&rsquo;assicurato contro gli infortuni che provochino e la morte, l'invalidit&agrave; permanente o l'inabilit&agrave; temporanea dell&rsquo;assicurato.La polizza assicurativa prevede la copertura delle spese mediche. &Egrave; incluso, inoltre, l'infortunio occorso durante gli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attivit&agrave; professionale.I livelli minimi di somme assicurate sono:&middot; capitale caso morte: &euro; 100.000,00;&middot; capitale caso invalidit&agrave; permanente: &euro; 100.000,00;&middot; diaria giornaliera da inabilit&agrave; temporanea: &euro; 50,00.&nbsp;Per ottemperare all'obbligo di legge, Esedra ha stipulato una convenzione assicurativa con una delle pi&ugrave; importanti compagnie specializzate nel settore, che prevede un prezzo base di &euro; 60,00, decisamente pi&ugrave; conveniente rispetto a quanto viene proposto dalla convenzione in vigore con la Cassa Forense.Per una miglior tutela dell'Avvocato e dei suoi collaboratori, &egrave; tuttavia consigliabile optare per una copertura che prevede garanzie superiori, come il rischio di perdita della favella, e la possibilit&agrave; di estendere la copertura in forma H24/7 anche ai rischi extraprofessionali, ad un costo leggermente superiore.Studi Associati - come stipulare la polizza infortuni obbligatoria&nbsp;Gli studi associati sono tenuti a stipulare la polizza, con i massimali minimi previsti dal DM 238/16, per tutti i soci, collaboratori a partita iva, praticanti, ad eccezione unicamente dei dipendenti che sono gi&agrave; tutelati grazie all'INAIL.&nbsp;&bull;&nbsp;Valutare le alternativeIl mercato assicurativo si presenta variegato e ricco di proposte. &Egrave; possibile scegliere tra molte proposte specifiche e personalizzate sulla base dell&rsquo;attivit&agrave; svolta. Una buona polizza professionale ed infortuni&nbsp;si devono necessariamente prendere in esame tutte le peculiarit&agrave; della professione e, visto che la sottoscrizione della polizza &egrave; un obbligo, &egrave; importante ottimizzare i costi, scegliendo la proposta che meglio si adegua alle necessit&agrave; del professionista.&nbsp;Per individuare la migliore soluzione per la tua rc professionale puoi affidarti alla competenza e all&rsquo;esperienza di un broker assicurativo come Esedra Broker in grado di fornirti i migliori consigli per stipulare la tua polizza assicurativa obbligatoria, fornendo una consulenza personalizzata.Esedra Broker ha stipulato una convenzione con primarie compagnie assicurative per rispondere all&rsquo;esigenza della copertura obbligatoria degli Avvocati, proponendo sia una polizza Infortuni, sia una polizza R.C. Professionale con i requisiti previsti dalla nuova normativa, a condizioni normative ed economiche molto vantaggiose.Esedra ti offre una consulenza gratuita e senza impegno per valutare la tua situazione professionale e proporti la migliore offerta.&nbsp;Clicca qui e richiedi subito la consulenza gratuita dei professionisti di Esedra!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
      <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 08:46:46 +0200</pubDate>
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      <author>info@autoweb.com (AutoWeb)</author>
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      <title>La responsabilit&amp;agrave; amministrativa delle societ&amp;agrave;: definizione, rischi e soluzioni.</title>
      <description><![CDATA[&Egrave; datato 8 del mese di giugno del 2001 il decreto legislativo n. 231 che disciplina la responsabilit&agrave; amministrativa per gli illeciti subordinati a reato commessi dagli enti con personalit&agrave; giuridica, ma anche dalle associazioni e dalle societ&agrave; che ne sono prive. Detta responsabilit&agrave; non viene applicata allo Stato, agli enti pubblici del territorio, alle istituzioni pubbliche non economiche, come pure agli enti che esplicano funzioni costituzionali di rilievo.La responsabilit&agrave; amministrativaCon il decreto legislativo n. 231/2001 per la prima volta in Italia &egrave; stata introdotta la responsabilit&agrave; amministrativa, essa rappresenta la responsabilit&agrave; degli enti in sede penale per quegli illeciti commessi nel loro interesse o nel loro vantaggio. Detti reati devono essere commessi da soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza oppure ruoli di direzione o di amministrazione dell'ente o, ancora, devono essere commessi da un'organizzazione che sia autonoma dall'ente sia dal punto di vista funzionale che da quello finanziario, come pure da soggetti che esercitano la gestione e il controllo dell'ente, nonch&eacute; da persone dedite alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sottoposti. A tal proposito &egrave; doveroso precisare che questa responsabilit&agrave; viene definita amministrativa per via degli intralci derivanti dalla Costituzione italiana, che all'articolo 27 non considererebbe la responsabilit&agrave; penale per la societ&agrave;, ovvero per la persona giuridica. Quindi, solamente dietro pressione di UE e OCSE si &egrave; proceduto a introdurre una responsabilit&agrave; di tipo penale per le persone giuridiche. Tale responsabilit&agrave; viene per&ograve; definita amministrativa adottando cos&igrave; una sorta di aggiustamento lessicale.Secondo i dettami del decreto legislativo n. 231 la responsabilit&agrave; amministrativa si aggiunge alla responsabilit&agrave; della persona fisica che ha oggettivamente compiuto il reato. Ad ogni modo, detta responsabilit&agrave;, per quanto riguarda la punizione di alcuni reati punta a chiamare in causa gli enti che abbiano tratto vantaggio da essi. Vero &egrave; che la responsabilit&agrave; amministrativa sussiste allorquando l'artefice del reato non venga identificato oppure qualora non possa risultare imputabile.Gli illeciti e la responsabilit&agrave; amministrativa &Egrave; doveroso precisare che il regime di responsabilit&agrave; amministrativa viene applicato alle societ&agrave; che hanno la loro sede nello Stato italiano qualora il reato sia stato commesso in territorio italiano. Tuttavia esso viene applicato anche quando l'illecito si &egrave; verificato all'estero, sempre che a procedere non sia lo Stato in cui il reato &egrave; stato commesso. Ma non &egrave; ancora tutto. Detta responsabilit&agrave; viene inoltre applicata alle societ&agrave; che hanno la loro sede all'estero ma che hanno commesso il reato in suolo italiano. In ogni caso, in materia di reati &egrave; bene sottolineare che per ogni illecito commesso sono sempre previste sia le applicazioni di sanzioni pecuniarie sia, per i casi pi&ugrave; pesanti, di misure interdittive. Tra queste rientrano la sospensione della licenza o la sua revoca, l'esclusione dai finanziamenti e dai contributi o la loro revoca, il veto di contrarre con gli enti pubblici, la proibizione dall'esercizio dell'attivit&agrave;, il veto di pubblicizzare sia i beni che i servizi.In seguito al decreto legislativo n. 231 del 2001, a pi&ugrave; riprese si &egrave; provveduto ad allungare l'elenco dei reati ascrivibili all'ente.&Egrave; per&ograve; bene precisare che affinch&eacute; l'ente abbia responsabilit&agrave; &egrave; necessario che ci siano i presupposti di:  - lesioni preterintenzionali e omicidio compiuti violando le norme inerenti la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;- reati ambientali; - illeciti commessi contro la pubblica amministrazione;- illeciti societari;- azioni di criminalit&agrave; organizzata e illeciti con obiettivi di terrorismo;- crimini contro l'industria e contro il commercio nonch&eacute; crimini informatici e reati di- ricettazione, di riciclaggio, di autoriciclaggio e utilizzo di soldi e di beni di provenienza illecita;- impiego di lavoratori stranieri con soggiorno irregolare.  Il soggetto apicale e il soggetto sottopostoProseguendo, il soggetto che ha compiuto il reato si definisce apicale quando svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione oppure di direzione dell'ente, mentre &egrave; soggetto sottoposto colui che compie il reato ed &egrave; subordinato alla vigilanza o alla direzione del soggetto apicale. Allorch&eacute; l'illecito sia stato compiuto da un soggetto apicale, vi &egrave; responsabilit&agrave; amministrativa dell'ente nel caso in cui non sia stato adottato e reso operativo il modello di organizzazione idoneo a evitare illeciti della stessa tipologia di quello verificatosi, ovverosia qualora non sia stato dato incarico di controllare l'attivit&agrave; a un Organismo di Vigilanza, come da attuazione del modello.Invece, nell'eventualit&agrave; che il reato sia stato realizzato da un soggetto sottoposto, l'ente ha colpa se il compimento del reato &egrave; stato agevolato dalla mancata osservanza degli obblighi di direzione o degli obblighi di vigilanza spettanti agli apicali.Ma non &egrave; finita qui. Per non esporsi alle richieste da parte del danneggiato da sanzioni, gli amministratori, con l'obbiettivo di valutare il grado di esposizione al rischio, dovrebbero mettere in pratica un'attivit&agrave; di Risk Assessment. Dopodich&eacute;, nel caso in cui il rischio sia valutato accettabile, gli amministratori si dovranno limitare a monitorarne lo sviluppo.Analisi e gestione del rischioLe aziende, dunque, sulla base del decreto n. 231 devono valutare il rischio, classificare i poteri e le responsabilit&agrave; dell'impresa, devono analizzare tutti i procedimenti e conseguentemente devono adottare un sistema di procedure, di protocolli e di codici capaci di prevenire i reati di cui la societ&agrave; potrebbe essere imputata. Le realt&agrave; aziendali che decidono di redigere modelli di organizzazione tali da contenere il rischio ambientale, in via del tutto preliminare devono eseguire una mappatura di tutti i processi, di modo che si possa accertare il rischio collegato alla commissione di illeciti. In relazione al rischio l'impresa dovr&agrave; sincerarsi della reale possibilit&agrave; che dalla sua attivit&agrave; possa verificarsi danno alle matrici ambientali.Partendo dalla valutazione del rischio l'azienda deve mettere in evidenza e deve valutare il grado di efficienza sia dei propri sistemi operativi che dei propri sistemi di controllo gi&agrave; posti in essere per gli impianti, le attrezzature, i metodi lavorativi, le procedure di accertamento e le procedure di comunicazione di un'eventuale contaminazione agli enti preposti, la formazione degli professionisti incaricati di reperire le criticit&agrave; atte a prevenire il rischio-reato. Qualora dalla valutazione dovessero emergere difetti di prevenzione, l'azienda dovr&agrave; adeguare le soglie delle proprie cautele e quelle dei propri controlli, mettendo a punto nuove procedure oppure rafforzando quelle gi&agrave; esistenti in materia di gestione del rischio.  Come tutelarsi al meglio: il programma di azione di RM231Anche se l'azienda ha una gestione del rischio ottimale, nessuna realt&agrave; imprenditoriale deve scartare l'ipotesi di stipulare una polizza ambientale, l'unica che nei fatti protegge l'azienda da eventuali danni da responsabilit&agrave; ambientale. Questa assicurazione &egrave; una garanzia che tutela nel migliore dei modi l'intero patrimonio dell'impresa. Una volta valutata la possibilit&agrave; di sottoscrivere la polizza, &egrave; importante non buttarsi a capofitto sulla prima proposta allettante. Per effettuare la scelta migliore per la tua azienda devi assolutamente rivolgerti all'esperienza di un bravo intermediario. Optando per Esedra broker sceglierai la professionalit&agrave; in grado di proporti la proposta assicurativa che vestir&agrave; al meglio la tua attivit&agrave; imprenditoriale. Il broker, da sempre attento al vasto mondo aziendale, insieme Risk Management 231 e ai suoi ai suoi due partners, IGM dell'ingegner Gaetano Messina e Studio Della Bella dell'avvocato Lorenzo Della Bella, &egrave; in grado di fornirti un servizio di consulenza al di l&agrave; di ogni aspettativa. Nella fattispecie, con il lavoro sinergico di queste realt&agrave; potrai avvantaggiarti di un servizio completo di analisi e gestione dei rischi derivanti dalla L. 231.Una scelta collaborativa, quella di Esedra, che non &egrave; affatto causale, visto che lo Studio Della Bella &egrave; leader nel settore della valutazione legale dei rischi aziendali e lo staff di IGM &egrave; esperto nel settore della sicurezza, ambiente e qualit&agrave;, per dare il sostegno dovuto alle aziende, permettendo loro di avere un'ottima tutela che ai sensi del D.L. 231/2001 e ridurre al minimo il rischio di condanne penali.Richiedi un check-up grautito dei rischi 231 della Tua azienda!]]></description>
      <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 07:33:39 +0200</pubDate>
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      <author>info@autoweb.com (AutoWeb)</author>
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      <title>Assicurazione obbligatoria professionisti: quali sanzioni? quali soluzioni?</title>
      <description><![CDATA[Il DPR 137 del 2012, pi&ugrave; noto come "la Riforma delle Professioni", &egrave; un aggiornamento legislativo che ha introdotto cambiamenti significativi per i professionisti di tutti settori. Una delle modifiche pi&ugrave; interessanti &egrave; l&rsquo;obbligatoriet&agrave;, per alcune categorie di professionisti, di stipula di un&rsquo;assicurazione RC Professionale obbligatoria.&nbsp; Nel corso degli anni seguenti alla Riforma delle Professioni, il legislatore ha emanato numerosi decreti attuativi del quadro normativo generale al fine di dettare le norme stringenti pertinenti a ciascun ambito professionale. La copertura assicurativa obbligatoria &egrave; un dettame che trova giustificazione e significato nella volont&agrave; normativa di introdurre uno strumento a tutela della clientela dei professionisti e, soprattutto, a garanzia del patrimonio personale dell&rsquo;avvocato, commercialista e cos&igrave; via. La norma, comunque, impone non solo la copertura della responsabilit&agrave; civile del professionista ma anche l&rsquo;eventualit&agrave; di incorrere in infortuni occorsi durante l&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; professionale.L&rsquo;obbligo di stipulare un&rsquo;idonea polizza R.C. Professionale &egrave; stato imposto dal legislatore per il comparto dei commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro a partire dal 15 Agosto 2013 emanato attraverso il DL 138 del 2011. Per quanto concerne, invece, il settore dei professionisti legali, tale vincolo scatta l&rsquo;11 Ottobre 2017.Sono assoggettate a tale obbligo normativo anche le Societ&agrave; Tra Professionisti (STP). La mancata sottoscrizione della polizza rc professionale obbligatoria causa la decadenza dell&rsquo;iscrizione della Societ&agrave; Tra Professionisti allo specifico albo.La copertura assicurativa rc professionale tutela il professionista e i suoi clienti dalle conseguenze derivanti per tutti i danni causati a terzi nel corso dello svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave;.L&rsquo;assicurazione obbligatoria avvocati funge, pertanto, da garanzia per danni "patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri". La polizza assicurativa avvocati dovr&agrave; coprire, inoltre, la responsabilit&agrave; civile connessa ad accadimenti colposi di collaboratori e dipendenti del professionista legale. Cosa accade se un professionista non rispetta la normativa e decide di non stipulare un&rsquo;assicurazione obbligatoria professionisti?A dirimere e definire la questione ci pensa il DPR n. 137 del 2012 che al comma 2 dell&rsquo;art. 5 chiarisce che la violazione di tale obbligo legislativo costituisce i presupposti di un illecito disciplinare. La mancata stipula di una rc professionale non rappresenta, quindi, solo un illecito di natura deontologica, ma lambisce i confini dei provvedimenti disciplinari. La norma chiarisce, poi, che l&rsquo;ente di competenza &egrave; il Consiglio di Disciplina che &egrave; responsabile dell&rsquo;accertamento dell&rsquo;effettiva violazione e deve applicare l&rsquo;idonea sanzione disciplinare in relazione al caso specifico. L&rsquo;ordine professionale competente per ciascun ambito specifico identifica le sanzioni pecuniarie e di sospensione temporanea dalla professione che ritiene pi&ugrave; adeguate secondo il principio di proporzionalit&agrave;. La pena massima consiste nella radiazione dall&rsquo;albo dei professionisti.  Gli Ordini e i Collegi professionali, quindi, sono gli enti identificati dalla normativa come soggetti erogatori di sanzioni.Va subito precisato che il sistema sanzionatorio definita dal legislatore per il mancato rispetto dell&rsquo;obbligo di sottoscrizione di un&rsquo;assicurazione professionale &egrave; economicamente dispendioso e decisamente rischioso per la carriera del professionista che commette l&rsquo;illecito.Le sanzioni applicabili per il mancato rispetto dell&rsquo;obbligo di stipula della polizza assicurativa professionale sono identificate dall&rsquo;art. 2 del Decreto Legislativo n. 139 del 2005.   Le sanzioni, che possono essere imputate dal Consiglio di Disciplina al professionista che commette l&rsquo;illecito, sono le seguenti:- Radiazione dall&rsquo;albo- Censura professionale- Sospensione dalla professione per un massimo di due anni.L&rsquo;applicazione della sanzione deve essere inflitta dal Consiglio di Disciplina secondo il principio di proporzionalit&agrave;. La sanzione assegnata, infatti, deve essere adeguata e proporzionale all&rsquo;infrazione occorsa.A causa delle dure sanzioni imposte dalla norma, alcuni enti specifici si stanno muovendo a tutela dei professionisti. Per quanto concerne gli avvocati, ad esempio, per i quali scatta l&rsquo;obbligo di stipula dell&rsquo;assicurazione professionale entro l&rsquo;11 Ottobre 2017, Esedra Broker Divisione Professionisti ha deciso di muoversi in loro favore. Per fornire una soluzione alle problematiche dei professionisti che percepiscono i redditi pi&ugrave; bassi, infatti, Esedra Broker ha stipulato una specifica convenzione per abbattere i costi di stipula delle rc professionale ed infortuni obbligatorie per legge.Nonostante la rigidit&agrave; della norma in caso di sussistenza di illeciti, per&ograve;, pare proprio che i professionisti non si siano lasciati condizionare e che molti di essi siano privi di un&rsquo;idonea copertura assicurativa. Secondo diverse indagini recenti, infatti, risulta che circa un terzo dei professionisti sia privo della polizza rc professionale obbligatoria per legge.Quali sono i motivi alla base del mancato rispetto dell&rsquo;obbligo di stipula di un&rsquo;assicurazione rc obbligatoria da parte dei professionisti?Le ragioni alla base di tale scelta sono diverse:- Spesso le societ&agrave; di assicurazione non sono in grado di offrire pacchetti idonei a soddisfare le reali esigenze dei professionisti. Ci&ograve; genera, pertanto, un malcontento di fondo che porta i professionisti a vedere la polizza rc professionale come un mero obbligo anzich&eacute; come una reale opportunit&agrave;. A tal proposito risulta fondamentale la scelta di un partner assicurativo che sia serio, preparato e in grado di offrire soluzioni reali ai clienti.- Mancata preparazione degli agenti assicurativi nel rispondere alle richieste specifiche dei professionisti italiani, concetto che si lega al punto precedente.- Mancanza di una corretta e chiara comunicazione e informazione. Come spesso accade, la mancanza di informazioni precise genera sfiducia e timore verso le polizze assicurative professionali.- Costi talora troppo elevati.Per non incappare in sgradevoli sanzioni che possono inficiare la tua carriera professionale, rivolgiti agli esperti in materia assicurativa. Esedra &egrave; la societ&agrave; di brokeraggio assicurativo in grado di rispondere a tutte le tue domande e offrire la polizza rc professionale ed infortuni pi&ugrave; adeguata alle tue esigenze e rispondente ai requisiti previsti dal DM 238/2016.Rivolgiti ai professionisti di Esedra per una consulenza gratuita e senza impegno.Richiedi una consulenza ed un preventivo gratuito!]]></description>
      <pubDate>Wed, 27 Sep 2017 10:36:20 +0200</pubDate>
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      <author>info@autoweb.com (AutoWeb)</author>
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      <title>Le polizze per gli avvocati obbligatorie dall'11 Ottobre 2017</title>
      <description><![CDATA[&Egrave; fissata per l'11 ottobre del corrente anno l'obbligatoriet&agrave; per gli avvocati di dotarsi di una polizza R.C. Professionale. A stabilire l'obbligo assicurativo &egrave; il Decreto emanato dal Ministero della Giustizia il 22 settembre del 2016. La sua inadempienza comporter&agrave; al professionista la cancellazione dall'Albo di riferimento. Causa: la mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti per esercitare la professione.La R.C. Professionale avvocatiLa legge n. 247/2012 d&agrave; il via all'assicurazione obbligatoria per la professione legale. Al giorno d'oggi sono meno della met&agrave; gli avvocati che usufruiscono di una polizza R.C. Professionale; il numero si rimpicciolisce ulteriormente se si guarda nello specifico a un'altra copertura assicurativa, quella contro gli infortuni. Secondo le necessit&agrave; della professione la copertura assicurativa degli avvocati dev'essere una copertura a 360&deg;.Quindi entreranno a far parte dell'obbligo assicurativo i danni colposi o con colpa grave, siano essi patrimoniali o non patrimoniali, temporanei o permanenti, indiretti e futuri, che l'avvocato nell'esercizio della sua professione pu&ograve; arrecare ai clienti, alle controparti e anche a terzi. Questi ultimi non devono essere n&eacute; componenti del nucleo familiare del professionista n&eacute; suoi collaboratori. L'assicurazione, inoltre, deve essere estesa ai praticanti, ai collaboratori dipendenti e ai sostituti processuali sia per i fatti colposi che per quelli dolosi. Oltre a ci&ograve; &egrave; altres&igrave; prevista la responsabilit&agrave; per i danni che derivano dalla custodia di somme di denaro, di documentazione, di titoli e di valori avuti come deposito dai propri clienti oppure dalle controparti.Con la R.C. Professionale anche i familiari del professionista godranno di tutela; gli eredi infatti potranno usufruire di una retroattivit&agrave; senza limiti e di un'ultrattivit&agrave; di 10 anni per i legali che finiscono di esercitare la professione mentre la polizza risulta ancora attiva. Sia le fasce di rischio che i massimali verranno tarati in base al reddito prodotto da ciascun professionista.Come gi&agrave; accennato, inoltre, gli avvocati saranno altres&igrave; sottoposti a obbligo assicurativo anche sugli infortuni. L'assicurazione &egrave; prevista per tutti coloro, siano essi avvocati, praticanti o collaboratori, privi di copertura Inail.Ma qual &egrave; il raggio d'azione di queste polizze? Esse riguardano qualsiasi tipologia di infortunio che pu&ograve; verificarsi durante lo svolgimento della professione. Tra i rischi coperti da polizza anche quelli legati agli spostamenti.  R.C. Professionale avvocati: schema esplicativo dei dettami del Ministero della Giustizia  Entrando maggiormente nel merito delle R.C. Professionali, queste ultime dovranno rispettare tutti i dettami messi a punto dal Ministero della Giustizia, ovvero dovranno garantire:- la copertura sulla responsabilit&agrave; civile per qualunque danno causato dal professionista in maniera colposa ai propri clienti oppure a terzi durante la sua attivit&agrave;; detta copertura viene estesa anche per i danni dolosi causati dai sostituti processuali, dai collaboratori dell'avvocato, dai suoi praticanti, dai suoi dipendenti;- la copertura per colpa grave;- la possibilit&agrave; di allargare l'assicurazione anche alle altre attivit&agrave; eseguite dal legale e per le quali esso risulta abilitato; - la retroattivit&agrave; senza limiti e l'ultrattivit&agrave; di un decennio in favore degli eredi; - le clausole che, davanti alla denuncia di un qualsiasi sinistro, proibiscono in maniera esplicita il diritto di recesso dell&rsquo;assicuratore; - la copertura infortuni, qualora se ne siano verificati durante l'attivit&agrave; lavorativa.I criteri stabiliti dal Ministero dovranno essere rispettati anche dalle polizze stipulate in un periodo precedente all'entrata in vigore del decreto. Assicurazione contro gli infortuniCome recita l'articolo 4 del decreto legge 22 settembre 2016, l'assicurazione contro gli infortuni &egrave; prevista per gli avvocati, per i loro collaboratori, per i loro praticanti e per i loro dipendenti solamente nel caso in cui non sia attiva la copertura Inail.Questa polizza assicurativa copre gli infortuni verificatasi durante l'espletamento dell'avvocatura, sia che si siano verificati a causa di essa sia che si siano verificati in occasione di essa. Detto ci&ograve;, &egrave; &nbsp;doveroso precisare che la polizza copre la morte causata dall'attivit&agrave; o verificatasi in occasione dell'attivit&agrave;, l'invalidit&agrave; permanente, l'invalidit&agrave; temporanea e le spese mediche. &nbsp;Come gi&agrave; accennato, inoltre, anche l'infortunio causato dagli spostamenti &egrave; provvisto di copertura assicurativa.  Tutti gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere disponibili a terzi sia tramite l'Ordine professionale di riferimento, sia tramite il Consiglio Nazionale Forense (acronimo CNF), sia tramite i propri siti web.Le somme minime assicurate riguardano:- 100 mila euro in caso di morte (100.000,00);- 100 mila euro in caso invalidit&agrave; permanente;- 50 euro quale indennit&agrave; giornaliera in caso di inabilit&agrave; temporanea. Al passo con i tempi insieme alle soluzioni assicurative di Esedra BrokerUn nome una garanzia. Da sempre il broker Esedra offre infatti ai suoi clienti polizze assicurative innovative, che prendono in considerazione il costante mutare di un mercato in divenire. Grazie a una proficua collaborazione con altre compagnie assicurative specializzate sia italiane che estere, il broker Esedra &egrave; in grado di fornire polizze dedicate a qualsiasi figura professionale. Scegliendo l'intermediazione di Esedra qualsiasi libero professionista potr&agrave; godere di un'assicurazione creata su misura. Detto altrimenti, il broker si occuper&agrave; di studiare un piano personalizzato in funzione della specifica attivit&agrave; professionale. Dunque, in vista dell'entrata in vigore della R.C. Professionale avvocati, con Esedra qualsiasi legale avr&agrave; la garanzia di stipulare una polizza che assicura al meglio la propria attivit&agrave;.Non solo singoli professionisti. Il broker &egrave; infatti in grado di fornire ottime proposte assicurative anche per realt&agrave; pi&ugrave; composite come gli studi legali. Ogni soluzione proposta da Esedra sar&agrave; in linea con i criteri richiesti dalla nuova legge.In ogni caso, di qualunque informazione necessiti in merito alle proposte Esedra, potrai fare chiarezza usufruendo di una consulenza gratuita che il broker dedica a tutte le sue utenze. Per metterti in contatto con i professionisti del team Esedra dovrai recarti in visita in una delle due sedi lombarde, rispettivamente a Milano e a Lecco. Entrambe sono contattabili anche telefonicamente.Ancora, volendo potrai compilare il form che trovi nel sito ufficiale del broker all'indirizzo web:Clicca qui per un preventivoEntro 24 ore dall'invio della tua richiesta riceverai la telefonata di uno dei professionisti del team Esedra.  Se preferisci visitare una delle sue agenzie troverai quella milanese al n&deg; 19 di via Emilio Cornalia; (la sede &egrave; contattabile al numero telefonico: 02 45472300) e l'agenzia di Lecco al n&deg; 63 di via Lorenzo Balicco (il suo numero di telefono &egrave; il seguente: 02 45472330).]]></description>
      <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 21:48:01 +0200</pubDate>
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      <author>info@autoweb.com (AutoWeb)</author>
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      <title>Quali garanzie assicurative obbligatorie per gli avvocati?</title>
      <description><![CDATA[&nbsp;Con il Decreto Ministeriale datato 22 settembre 2016, nell'ottemperare il proprio obbligo assicurativo gli avvocati dovranno scegliere una tra le numerose polizze assicurative presenti sul mercato. Ovviamente, nell'atto della scelta bisogner&agrave; optare la polizza che contenga le garanzie assicurative minime previste dal decreto e che al contempo si adatti alle proprie esigenze.&nbsp;Polizze obbligatorie avvocati&nbsp;Sono passati poco pi&ugrave; di tre anni e mezzo dall'entrata in vigore della Legge professionale forense n&deg; 247 e nel settembre dello scorso anno il Ministero della Giustizia ha aperto le porte a un'altra novit&agrave;: il Decreto legislativo che all'articolo 12 prevede l'obbligo assicurativo a carico degli avvocati, siano essi singoli professionisti, in associazione o in societ&agrave; tra professionisti. La riforma in oggetto prevede due differenti fattispecie a carico dei legali. Una riguarda la stipula di polizze obbligatorie R.C. Professionale, l'altra riguarda l'obbligo assicurativo contro gli infortuni; quest'ultima copertura viene estesa altres&igrave; ai propri dipendenti, ai propri praticanti, ai collaboratori, ai sostituti e ai coadiuvanti esterni occasionali per le attivit&agrave; svolte anche fuori dai spazi dello studio legale.Dal mondo forense arrivano alcune perplessit&agrave;Ad una prima lettura del testo del decreto, ci&ograve; che ha suscitato il maggior interesse da parte degli avvocati pare sia proprio la garanzia assicurativa per la responsabilit&agrave; civile di chi esercita la professione legale; di contro ci&ograve; che ha destato meno interesse pare essere la copertura sugli infortuni; questo nonostante sia proprio questa la vera e propria novit&agrave; della legge, la stessa che ha visto arrivare alcune critiche proprio dalla classe forense. Il decreto legge, nonostante il supporto del Consiglio Nazionale Forense, sembra infatti presentare alcune piccole imperfezioni. Le perplessit&agrave; sollevate dal mondo forense riguardano in potenza la poca utilit&agrave; di questa nuova copertura e il suo possibile sovrapporsi alle garanzie fornite dalla Cassa Forense. Questo ovviamente senza che l'intestatario possa godere in pieno di tutti e due le prestazioni.Polizza responsabilit&agrave; civile per gli avvocatiLe polizze assicurative presenti sul mercato sono diverse e ognuna di esse pu&ograve; prevedere garanzie assicurative complementari. A una polizza base, ovvero a una polizza che copre i rischi dell'attivit&agrave; forense del professionista, &egrave; possibile aggiungere la copertura assicurativa su altre attivit&agrave; svolte dal professionista. Un esempio? L'amministratore di condominio. Ma non &egrave; ancora tutto, dal momento che il mercato oltre alle polizze personali propone anche polizze assicurative per lo studio legale. Le offerte sono davvero tante e sono modulabili in base alle necessit&agrave; del cliente. Davanti a una rosa di offerte composita la prima domanda che ci si pone riguarda sicuramente il costo della polizza a responsabilit&agrave; civile dell'avvocato. Rispondere non &egrave; facile visto che i costi variano a seconda del fatturato. Un dato &egrave; per&ograve; certo: il massimale &egrave; stato fissato in 1.000.000,00 di euro. Quindi se uno studio legale o un singolo professionista fatturano una somma inferiore ai 50 mila euro l'anno, il costo della polizza si aggirer&agrave; all'incirca intorno ai 250 &ndash; 350 euro. Ovviamente i costi sono solamente indicativi e possono subire variazioni in base alle garanzie assicurative aggiuntive.Tra le garanzie obbligatorie della R.C. Professionale ci sono:- responsabilit&agrave; per i danni che derivano dalla conservazione sia di documentazione sia di denaro, sia di titoli che di valori avuti in deposito;- esclusione del diritto di recesso in seguito al verificarsi di un sinistro;- inopponibilit&agrave; a terzi della franchigia;- copertura per qualunque tipo di danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, indiretto oppure permanente, temporaneo o futuro;- garanzia in caso di colpa grave del legale;- copertura della R.C. per il verificarsi di un fatto doloso o colposo causato dai collaboratori, dai praticanti, dai dipendenti oppure dai propri sostituti processuali.La polizza infortuni per avvocatiLa polizza infortuni &egrave; prevista per gli avvocati, per i loro collaboratori, per i loro praticanti e per i loro dipendenti scoperti di copertura obbligatoria Inail.Le garanzie assicurative riguardano ogni tipologia di infortunio che si verifichi durante lo svolgimento dell'attivit&agrave; professionale; questo vale sia che l'infortunio si verifichi a causa della stessa attivit&agrave; professionale, sia che capiti in occasione di essa. Nella rosa dei possibili infortuni ci sono quelli che come conseguenza possono portare alla morte, a una condizione di invalidit&agrave; permanente oppure di invalidit&agrave; temporanea. Sono altres&igrave; inscritti tra i rischi assicurati anche quelli legati a qualsiasi spostamento riguardante l'attivit&agrave; lavorativa.  Le polizze assicurative gi&agrave; stipulate e l'informativa sulle assicurazioniInutile precisare che anche le assicurazioni stipulate nel periodo precedente all'entrata in vigore (11 ottobre 2017) del Decreto Ministeriale del 22 settembre del 2016 non si salveranno dal necessario quanto doveroso adattamento previsto dalle nuove disposizioni. &Egrave; inoltre doveroso sottolineare che gli estremi delle assicurazioni esecutorie dell'obbligo dovranno essere messi a disposizione di terzi e dovranno essere consultabili nell'Ordine di riferimento dell'avvocato e nel Consiglio nazionale forense. In pi&ugrave; essi dovranno essere pubblicati nei rispettivi siti ufficiali.Assicurazioni avvocati la scelta giustaScegliere la compagnia assicurativa &egrave; un passo importante. Con Esedra, leader nel campo del brokeraggio assicurativo per il mondo dei professionisti, ogni cliente potr&agrave; sempre godere delle migliori soluzioni messe a disposizione dal mercato assicurativo. Grazie alla professionalit&agrave; di un team di esperti attento e disponibile, Esedra sar&agrave; in grado di offrire ai suoi clienti proposte uniche e molto vantaggiose. Ma non &egrave; ancora tutto, dal momento che ogni professionista, ogni privato e ogni azienda potranno avvalersi della consulenza completamente gratuita dei professionisti di Esedra. Quello offerto dal broker sar&agrave; un servizio cucito su misura per te, che individuer&agrave; e fornir&agrave; le migliori soluzioni assicurative. Per avere una consulenza gratuita e personalizzata potrai recarti in una delle due sedi Esedra operative in Italia, ovvero quella di Lecco oppure quella di Milano. Gli uffici lecchesi si trovano al numero 63 di via Lorenzo Balicco, mentre quelli milanesi sono ubicati al numero 19 di via Emilio Cornalia. Tutte e due le sedi sono raggiungibili anche telefonicamente ai numeri 02 45472330 (Lecco) e 02 45472300 (Milano). In aggiunta a quanto detto finora, potrai richiedere le informazioni di cui necessiti compilando il modulo presente alla pagina:http://www.esedrabroker.it/preventivo.php?pag=572&amp;l=Richiedi+informazionidel sito ufficiale di Esedra. Una volta inviata la richiesta, questa verr&agrave; soddisfatta nel giro di 24 ore. A ricontattarti sar&agrave; uno dei professionisti dello staff.]]></description>
      <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 21:46:06 +0200</pubDate>
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      <author>info@autoweb.com (AutoWeb)</author>
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      <title>Polizza infortuni obbligatoria avvocati: cosa copre?</title>
      <description><![CDATA[Con il D.Lgs datato 22 settembre 2016 il Ministero della Giustizia ha introdotto l'obbligo di copertura assicurativa per gli avvocati. Oltre alla polizza di Responsabilit&agrave; Civile professionale, che dovr&agrave; avere delle misure prestabilite, &egrave; stato altres&igrave; introdotto&nbsp;l'obbligo di una polizza infortuni. Vista l'importanza entrambe le polizze sono state oggetto di un bando di gara a livello europeo. Un bando di gara europeo per l'affidamento dei servizi di assicurazione dedicati agli avvocati  A volere la procedura di gara per affidare i servizi assicurativi &egrave; stato il CNF, ovvero il Consiglio Nazionale Forense, il quale con una delibera datata 23 giugno del corrente anno ha disposto una procedura aperta adottando il criterio dell'offerta maggiormente vantaggiosa da un punto di vista economico.&nbsp;Quello in oggetto &egrave; un bando europeo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea in data 11 luglio del 2017. Esso attraverso polizze pi&ugrave; convenienti dovrebbe aiutare economicamente chi esercita la professione di avvocato. Detto bando viene ripartito in tre blocchi:  - RC professionale e patrimoniale;- infortuni;- assicurazione all risk. Ovviamente, come chiarisce anche il Consiglio Nazionale Forense, il luogo in cui dovr&agrave; essere svolto il servizio assicurativo &egrave; il territorio italiano; la sua prestazione a favore degli avvocati sar&agrave; garantita sia per l'Italia, sia per i Paesi dell'Unione Europea, sia per la Citt&agrave; del Vaticano che per la Repubblica di San Marino.A tal proposito &egrave; doveroso precisare che il bando, scaduto il 25 agosto scorso, era rivolto solo ed esclusivamente alle compagnie di assicurazione aventi sia la loro organizzazione fissa che il loro legale rappresentante in Italia.&nbsp; Polizza infortuni: caratteristiche principali L'obbligo della polizza infortuni&nbsp;prevede la stipula di una copertura assicurativa non solo a favore degli avvocati ma anche dei loro dipendenti, dei loro collaboratori e dei loro praticanti che non usufruiscono gi&agrave; di una copertura Inail.&nbsp;Quella sugli&nbsp;infortuni&nbsp;&egrave; un'assicurazione obbligatoria per gli avvocati&nbsp;che andr&agrave; coprire gli infortuni verificatisi durante il corso dell'attivit&agrave; professionale. Nella polizza dovranno essere altres&igrave; compresi gli infortuni che potrebbero verificarsi durante gli spostamenti professionali. La copertura assicurativa dovr&agrave; essere valida in caso di morte, in caso d'invalidit&agrave; permanente e in caso d'invalidit&agrave; temporanea. Oltre a ci&ograve; saranno comprese nella copertura anche le spese mediche. Ma non finisce qui. Tra gli obblighi &egrave; ottemperato anche quello di comunicare al proprio ordine di appartenenza sia la compagnia assicurativa sia il numero della polizza. In ogni caso gli estremi della stessa saranno altres&igrave; disponibili nel Consiglio nazionale forense e sui propri siti ufficiali.L'obbligo sulla polizza infortuni, cos&igrave; come quello sulla R.C. Professionale, scatter&agrave; l'11 ottobre del 2017, quindi entro tale data gli avvocati dovranno essere provvisti di copertura assicurativa.&nbsp;  Ulteriori precisazioni L'avvocato che non ottemperi all'obbligo della polizza infortuni&nbsp;verr&agrave; cancellato dall'Albo professionale per l'assenza di uno dei requisiti fondamentali previsti per l'esercizio dell'attivit&agrave; forense. D'altra parte la Cassa forense si dice pronta a dare il suo contributo. Ad affermarlo &egrave; Nunzio Luciano, presidente della Cassa nazionale di previdenza forense, il quale precisa che laddove &egrave; possibile, la Cassa valuter&agrave; di intervenire con le risorse a disposizione. Il Decreto legislativo inoltre prevede i seguenti importi minimi assicurati:  - valore in caso di morte pari a 100 mila euro;- valore in caso d'invalidit&agrave; permanente pari a 100 mila euro;- rimborso giornaliero da inabilit&agrave; momentanea pari a 50 euro.  Al passo con i tempi insieme alle soluzioni assicurative di EsedraScegliere la polizza giusta, si sa, non &egrave; un'impresa facile. Con il broker Esedra e il suo approccio all'avanguardia affiderai il tuo futuro assicurativo nelle mani di un intermediario altamente professionale, attento, sempre informato e disponibile. Scegliendo Esedra ti affiderai a un broker in grado di trovare le soluzioni ideali che meglio soddisfino le tue esigenze. Questo perch&eacute; otterrai sempre una proposta ritagliata su misura per te. Esedra, infatti, grazie a importanti accordi con compagnie assicurative italiane e internazionali, &egrave; in grado di offrire alla sua clientela i migliori prodotti presenti sul mercato. Il team del broker lombardo, inoltre, ti accompagner&agrave; in tutto il tuo percorso assicurativo garantendoti, con la stipula della tua assicurazione, le condizioni di contratto migliori. Per di pi&ugrave; con Esedra broker sia il professionista, sia l'azienda che il privato cittadino avranno la possibilit&agrave; di godere di una consulenza totalmente gratuita. Per usufruire di questa imperdibile possibilit&agrave; potrai recarti direttamente in una delle due sedi lombarde del broker, ovvero in quella di Lecco o quella di Milano. Gli uffici della sede di Lecco sono ubicati in via Lorenzo Balicco n&deg; 63; quelli di Milano invece si trovano in via Emilio Cornalia N&deg;19. Ambedue le sedi sono raggiungibili dall'utenza anche telefonicamente. Il numero telefonico afferente alla sede di Lecco &egrave; 02 45472330, mentre quello della sede di Milano &egrave; 02 45472300. Oltre a ci&ograve;, collegandoti al sito ufficiale di Esedra alla paginahttp://www.esedrabroker.it/esedra-lecco.php?pag=569&amp;l=Contattipotrai usufruire di un valido aiuto per raggiungere con tranquillit&agrave; tutti e due le sedi. Ti sar&agrave; sufficiente compilare il campo partenza immettendo il tuo indirizzo di partenza e quello arrivo selezionando ovviamente l'indirizzo di una delle due sedi. Una volta compilati i campi, per ottenere tutte le indicazioni di cui necessiti dovrai semplicemente calcolare il percorso. Come se non bastasse potrai esporre tutti i tuoi dubbi e le tue domande compilando il modulo presente alla pagina:http://www.esedrabroker.it/preventivo.php?pag=572&amp;l=Richiedi+informazioniDopo aver invitato la tua richiesta questa verr&agrave; soddisfatta entro le prossime 24 ore dal ricevimento. A ricontattarti sar&agrave; uno dei professionisti Esedra in persona.]]></description>
      <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 21:44:47 +0200</pubDate>
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      <author>info@autoweb.com (AutoWeb)</author>
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      <title>Le novit&amp;agrave; per il 2017: l'assicurazione obbligatoria per gli Avvocati.</title>
      <description><![CDATA[Le novit&agrave; assicurative per il 2017: l&rsquo;assicurazione obbligatoria per gli avvocati.Le novit&agrave; introdotte dal Decreto Ministero Giustizia del 22/09/2016, pubblicato sulla G.U. N. 238 dell&rsquo;11 Ottobre 2016 e le risposte del mercato assicurativo.Come noto, l&rsquo;obbligatoriet&agrave; della copertura assicurativa per i rischi professionali dei professionisti iscritti ad un ordine professionale, era gi&agrave; stata introdotta nel 2012 ma, non ne erano ancora stati definiti i contenuti, mancando i decreti attuativi.Per gli Avvocati, il Ministero della Giustizia ha promulgato il Decreto Attuativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 Ottobre 2016, che diverr&agrave; operativo un anno dopo la pubblicazione.Pertanto, entro l&rsquo;11 Ottobre 2017, tutti gli avvocati, sia operanti quali singoli liberi professionisti, sia operanti in qualit&agrave; di soci o collaboratori di studi associati, dovranno essere in regola con i dettami della nuova normativa, onde non incorrere nelle sanzioni previste.Purtroppo, come spesso accade, il Decreto Ministeriale &egrave; stato elaborato e promulgato senza aver considerato la disponibilit&agrave; del mercato assicurativo a supportare le specifiche richieste di copertura previste dal decreto.In primo luogo, per un principio di reciprocit&agrave;, nel momento in cui si rende obbligatoria per legge una copertura assicurativa, si dovrebbe rendere obbligatoria la sottoscrizione dei rischi da parte delle compagnie assicurative che esercitano quello specifico ramo e che sono disponibili ad accettare le condizioni poste dal Ministero.Cos&igrave; come accade per il ramo R.C. Auto, tutte le compagnie che intendono esercitare in Italia il ramo, sono obbligate a contrarre, ovvero non possono esimersi dal rilasciare una polizza a chiunque faccia richiesta di assicurare il proprio veicolo a motore; la ratio &egrave; quella della tutela dei terzi.Se, anche in questo specifico settore, la ratio che ha fatto scaturire l&rsquo;obbligo di avere una copertura assicurativa, fosse il medesimo, analogo obbligo a contrarre dovrebbe essere esteso alle compagnie che esercitano il ramo R.C. Professionale. Ma cos&igrave; non &egrave;.In particolare il Decreto Ministeriale prevede che le polizze stipulate dagli Avvocati prevedano le seguenti clausole:- Massimali minimi di copertura: progressivi, in base all&rsquo;ammontare del fatturato.- Copertura per il danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, futuro.- Clausole di validit&agrave; temporale: con la previsione di retroattivit&agrave; e postuma.- Rinuncia della compagnia assicurativa al diritto di recesso in caso di sinistro.&nbsp;Inoltre &egrave; prevista l&rsquo;obbligatoriet&agrave; di una copertura assicurativa contro gli Infortuni subiti dagli Avvocati nell&rsquo;ambito dell&rsquo;attivit&agrave; professionale:Relativamente a questa copertura, non si comprende la ratio del legislatore per i seguenti motivi:- Gli Avvocati sono liberi professionisti ed, in quanto tali, sono persone sicuramente in grado di valutare la propria esposizione al rischio infortuni, anche in relazione alla propria situazione economico patrimoniale, scopo per il quale viene solitamente sottoscritta una polizza infortuni.&nbsp;- I massimali di polizza sono veramente minimi e, soprattutto, &egrave; previsto l&rsquo;obbligo di avere copertura per una diaria giornaliera di Eur 50,00: come &egrave; ben noto, questa garanzia &egrave; costantemente fonte di discussione in sede di liquidazione di sinistro, a causa della frequente generosit&agrave; dei medici a rilasciare periodi prolungati di convalescenza post infortunio; ed, ancora, un avvocato svolge una professione prettamente intellettuale, che, grazie ai moderni strumenti informatici, pu&ograve; senza enormi problemi svolgere anche con una gamba rotta.Siamo pertanto convinti che questa copertura porter&agrave; ad un notevole incremento del contenzioso tra gli avvocati assicurati e le compagnie che rilasceranno questa copertura.&nbsp;- La copertura prevista per legge &egrave; limitata all&rsquo;attivit&agrave; professionale: sempre grazie alle potenzialit&agrave; di &ldquo;smart working&rdquo; offerte dalle moderne tecnologie, &egrave; assolutamente probabile che un professionista possa elaborare e scrivere un parere sotto l&rsquo;ombrellone in spiaggia oppure in un rifugio di montagna&hellip;un infortunio occorso in tali circostanze come verrebbe considerato?Le perplessit&agrave; sono parecchie, vedremo ora come il mercato assicurativo risponder&agrave; alle nuove imposizioni legislative.Si allega un prospetto riassuntivo delle caratteristiche delle coperture rese obbligatorie dal Decreto Ministeriale e che entreranno in vigore il prossimo Ottobre.La divisione Assicurazioni Professionisti di Esedra Broker, grazie alla collaborazione con le compagnie specializzate nel settore, ha realizzato una propria convenzione assicurativa per tutti gli Avvocati, sia per la polizza R.C. Professionale, sia per la polizza Infortuni, garantendo condizioni normative ed economiche nettamente migliorative rispetto alla principale convenzione attualmente in vigore con la Cassa Forense.Chiedi una quotazione personalizzata in base alle Tue specifiche esigenze.&nbsp;]]></description>
      <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 21:40:24 +0200</pubDate>
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      <author>info@autoweb.com (AutoWeb)</author>
      <dc:creator>AutoWeb</dc:creator>
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      <title>Geologi, Edifici e vulnerabilit&amp;agrave; sismica: come valutare ed assicurare il rischio terremoto</title>
      <description><![CDATA[Sono molte le aree del territorio italiano a rischio sismico e a rischio idrogeologico. Non meraviglia, quindi, che la storia del Bel Paese dall'Unit&agrave; d'Italia a oggi sia intrisa di eventi sismici importanti. Sfogliando i libri di storia e rileggendo le pagine dei vecchi giornali ci rendiamo conto di come il suolo italiano sia stato ferito da innumerevoli sismi. Dal terribile sisma di Casamicciola del 1883 a quello del 21 agosto scorso, che hanno avuto entrambi per protagonista l'isola di Ischia, l'Italia &egrave; spesso stata vittima dell'imprevedibile "ira" della natura.La vulnerabilit&agrave; degli edificiOgniqualvolta un terremoto colpisce il territorio italiano riprende il dibattito su temi importanti. Tra questi c'&egrave; senz'altro quello riguardante la vulnerabilit&agrave; degli edifici. Al riguardo diremo innanzitutto che la vulnerabilit&agrave; dell'immobile non &egrave; altro che la predisposizione di un fabbricato a subire danni e crolli. Per spiegare meglio il concetto ci avvaliamo di uno scritto elaborato da ingengeri e geologi, che ci chiariscono che la maggiore vulnerabilit&agrave; di un edificio ha sempre conseguenze pesanti sulla struttura. Detto ci&ograve;, &egrave; doveroso precisare che un immobile &egrave; vulnerabile per:- classificazione tipologica;- progettazione non adeguata;- materiali da costruzione scadenti;- modalit&agrave; costruttive;- manutenzione carente. Al fine di avere edifici con una vulnerabilit&agrave; bassa, oggi la legge italiana esige che vengano rispettati i criteri antisismici, lo fa richiedendo che ciascuna struttura manifesti una risposta plastica alle sollecitazioni della terra.Fermo restando che il rischio sismico non pu&ograve; essere modificato, l'unico campo d'intervento possibile &egrave; proprio quello inerente la vulnerabilit&agrave; degli edifici. Quest'ultima di fatto pu&ograve; essere ridotta attuando politiche incentrate sulla prevenzione e sulla messa in sicurezza dei fabbricati.Il metodo proposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni atte alla valutazione della sicurezza degli immobili gi&agrave; esistenti ha infatti l'obiettivo di periziare la vulnerabilit&agrave; del costruito studiandone gli interventi pi&ugrave; idonei.L'importanza della valutazioneCome scrive la Protezione Civile italiana in un testo apparso nella pagina ufficiale del Governo, l'Italia possiede un territorio a elevato rischio sismico, questo sia in termini di danneggiamenti alle strutture, sia per quanto concerne le vite umane che ne rimangono vittime, sia per i costi diretti e per quelli indiretti che il sisma provoca. Per poter valutare la vulnerabilit&agrave; degli immobili in seguito a un terremoto sar&agrave; sufficiente rilevarne i danni, dopodich&eacute; questi dovranno essere associati alla forza della scossa.  Si presenta decisamente pi&ugrave; ostica, invece, la valutazione della vulnerabilit&agrave; di un immobile prima del verificarsi dell'evento sismico. Con questo scopo gli studiosi hanno messo a punto metodi meccanicistici e metodi statistici. Per quanto concerne l'Italia i dati statistici impiegati sono quelli dei censimenti sulle abitazioni eseguiti dall'Istat.Costruzioni antisismiche e assicurazioni&Egrave; ormai da otto anni, ovvero come da legge 77 del 2009, che gli immobili dovrebbero essere costruiti con criteri antisismici. Le costruzioni antisismiche di fatto dovrebbero resistere di pi&ugrave; ai terremoti; il condizionale in questo caso &egrave; dovuto, visto che le certezze crollano davanti all'immagine della scuola di Amatrice polverizzata dal sisma dello scorso anno. Vero &egrave; che laddove un edificio si polverizza cos&igrave; miseramente &egrave; probabile che non siano stati seguiti al meglio i criteri di costruzione antisismica. A onor del vero, per&ograve;, una costruzione antisismica, anche qualora fosse costruita a regola d'arte, non pu&ograve; essere sicura al cento per cento. Indubbiamente &egrave; molto meno vulnerabile e molto pi&ugrave; resistente, ma non &egrave; una botte d'acciaio. Proprio qui nasce spontanea la domanda: alla luce di quanto detto sopra, come ci si pu&ograve; tutelare ulteriormente dal rischio sismico? La soluzione &egrave; talmente ovvia da sembrare banale, visto che ci si pu&ograve; tutelare ancora di pi&ugrave; semplicemente stipulando un'assicurazione terremoto. Tuttavia, nonostante la scontatezza della soluzione, il popolo italiano non si mostra ancora sensibile nei confronti di questo tipo di soluzione. Nel Paese sono infatti il 98 per cento le case prive di copertura contro il rischio sismico. Eppure il binomio immobile antisismico e assicurazione terremoto dovrebbe far dormire sonni pi&ugrave; tranquilli a un popolo che poggia i suoi piedi in un territorio ad alta sismicit&agrave;. Gli italiani, per&ograve;, sono un po' come San Tommaso, ovvero tendono e tende a realizzare di vivere in un territorio a forte rischio sismico solamente a evento catastrofale avvenuto. Di contro anche lo Stato del Bel Paese, al contrario dei suoi colleghi europei, non fa nulla per incrementare la sensibilit&agrave; nei confronti della soluzione assicurativa. A pi&ugrave; riprese si &egrave; sollevato un intenso dibattito sull'obbligatoriet&agrave; assicurativa ma ad oggi questa &egrave; ancora lettera morta. Questo anche se, a sentire il parere di diversi esperti, quella dell'obbligo di assicurazione potrebbe essere la strada pi&ugrave; consona, quella, insomma, che da un lato alleggerisce lo Stato e dall'altro d&agrave; maggiori garanzie al cittadino.Assicurare la casa garantisce il futuroStipulare una polizza contro il sisma garantisce il futuro dell'abitazione. Quelle in questione sono polizze appositamente pensate per aiutare il cittadino a far fronte ai gravi disagi causati dal terremoto. Esse di fatto offrono all'assicurato un contributo essenziale per poter ricominciare la sua quotidianit&agrave; con pi&ugrave; serenit&agrave; in seguito all'evento calamitoso. Ecco perch&eacute; scegliere la soluzione assicurativa migliore &egrave; fondamentale. Ma qual &egrave; l'assicurazione terremoto pi&ugrave; consona? Capirlo senza avvalersi del supporto di validi esperti del settore &egrave; molto complicato, soprattutto vista la mole di offerte assicurative presenti nel mercato. Ma come ovviare al problema? Semplicemente avvalendoti dell'ausilio di un buon intermediario assicurativo. Esedra broker, con il suo staff altamente specializzato in materia, &egrave; la figura che fa al caso tuo. Scegliendo di avvalerti della professionalit&agrave; di Esedra permetterai a te stesso di poter usufruire di un'assicurazione terremoto unica in Italia, quella che ti garantisce il 100% di copertura sul valore assicurato. Questo grazie a un importante accordo che l'intermediario ha stipulato con una compagnia inglese di primaria importanza. Per meglio capire i vantaggi offerti dalla polizza contro il sisma promossa dal broker potrai fissare a titolo gratuito una consulenza ritagliata su misura per te. Esedra broker, infatti, &egrave; in grado di trovare la soluzione pi&ugrave; consona alle tue esigenze, quella che soddisfer&agrave; al meglio i tuoi bisogni.Per usufruire della consulenza gratuita di Esedra ti consigliamo di compilare il form che troverai all'indirizzo web:Richiedi contatto e preventivoDopo aver compilato e inviato il modulo verrai contattato direttamente da un professionista del nostro team nel giro di 24 ore.per maggiori info:www.assicurazioniterremoto.it]]></description>
      <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 11:41:20 +0200</pubDate>
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      <author>info@autoweb.com (AutoWeb)</author>
      <dc:creator>AutoWeb</dc:creator>
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      <title>Privacy, Risk Management, Responsabilit&amp;agrave; Medica: le novit&amp;agrave; del D.L. Gelli</title>
      <description><![CDATA[Sicurezza delle cure e della persona assistita, responsabilit&agrave; professionale sia civile che penale degli esercenti le professioni sanitarie, riorganizzazione e digitalizzazione dei processi a favore della salute dei pazienti. Si tratta delle disposizioni presenti nella Legge&nbsp;Gelli, tutti aspetti importanti che devono essere presi in considerazione sulla base delle occorrenze in materia di&nbsp;privacy, ovvero di protezione dei dati personali. La&nbsp;sicurezza dei dati&nbsp;&egrave; essenziale.La Legge Gelli che cosa cambia per la responsabilit&agrave; medica?Si chiama Legge&nbsp;Gelli&nbsp;ed &egrave; stata approvata dalla Camera dei Deputati senza alcun emendamento il 28 febbraio del corrente anno.&nbsp;Ma che cosa reca il&nbsp;disegno di legge&nbsp;proposto dall&rsquo;onorevole Federico&nbsp;Gelli, medico con specializzazione in sanit&agrave; pubblica e deputato del Pd nella XVII legislatura? Il&nbsp;disegno di legge C-259&nbsp;riguarda da vicino tutte le "disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch&eacute; in materia di responsabilit&agrave; professionale degli esercenti le professioni sanitarie". In altri termini, si tratta di interventi che hanno l'obiettivo di elevare, da un punto di vista medico-assistenziale, la tutela del paziente. Il che non &egrave; certo un obiettivo di poco conto.Il testo della riforma &ndash; precisa un articolo a firma di Lorenzo Roccatagliata pubblicato sulla testata "Giurisprudenza Penale", edita e diretta da Guido Stampanoni Bassi - come gi&agrave; sopra accennato "affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilit&agrave; dell&rsquo;esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalit&agrave; e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilit&agrave; sanitaria, nonch&eacute; degli obblighi di assicurazione e dell&rsquo;istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilit&agrave; sanitaria".Sono in tutto 3 i fronti sui quali si &egrave; adoperata la Legge&nbsp;Gelli. Essa agisce infatti:- sul fronte amministrativo;- sul fronte penale;- sul fronte civile.Per quanto concerne l'aspetto prettamente amministrativo, ad una lettura attenta degli articoli si constata che sono state introdotte tutta una serie di nuove figure; tra queste quella del&nbsp;Garante del diritto alla salute, una professionalit&agrave; che permette ai destinatari delle prestazioni sanitarie, ovvero ai pazienti, di segnalare eventuali disfunzioni del servizio sanitario. In ultima analisi, quindi, tale figura si occuper&agrave; di tutelare l'utente. Altra novit&agrave; in campo amministrativo riguarda la creazione, in ogni singola regione dello stato italiano, di un&nbsp;Centro per la gestione del rischio sanitario e per la sicurezza del paziente. Tale istituzione avr&agrave; l'onere di raccogliere i dati sui rischi e sugli eventi avversi, nonch&eacute; sul contenzioso di ogni regione. A seguire, ogni anno questi stessi dati dovranno essere trasmessi a un altro organo denominato&nbsp;Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanit&agrave;. Tale osservatorio, una volta ricevuti i dati di cui sopra, avr&agrave; il compito di monitorare il materiale raccolto in materia di sicurezza delle cure e, conseguentemente, di individuare le misure ritenute pi&ugrave; consone alla prevenzione e alla gestione del&nbsp;rischio sanitario. In ultimo, tra i cambiamenti di carattere amministrativo figura anche l&rsquo;obbligo di trasparenza per tutte le prestazioni sanitarie, siano esse pubbliche o private.&nbsp;Responsabilit&agrave; penale e civileTra gli aspetti di fondamentale importanza c'&egrave; l'aspetto penale della legge, che come ha sottolineato Roccatagliata, "da un lato stabilisce che tali soggetti debbano attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida e dall&rsquo;altro lato impone che un elenco completo ed esaustivo delle stesse buone pratiche e linee guida sia istituito e regolato con Decreto ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)". Al riguardo una domanda nasce in maniera spostanea: quali sono le novit&agrave; introdotte dalla legge anche in ambito di responsabilit&agrave; penale? La risposta ci vien fornita ancora una volta da Lorenzo Roccatagliata, il quale proprio dalle pagine della rivista giuridica "Giurisprudenza Penale" precisa che all'interno del testo della Legge&nbsp;Gelli&nbsp;&egrave; "scomparso ogni riferimento al problematico concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia, con ci&ograve; dando seguito alle [...] sentenze Cantore e Pagano. Resta fermo il rispetto delle linee guida e buone pratiche, di cui va fatto un uso confacente al caso concreto: ove occorrano debbono essere applicate, diversamente corre l&rsquo;obbligo di disapplicarle".&nbsp;Ma non &egrave; ancora tutto. Da un lato, infatti, - precisa l'articolo - "la speciale irrilevanza penale opera solo con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose", mentre dall'altro "le linee guida e buone pratiche sono finalmente definite e pubblicate ai sensi di legge".Tra le riforme afferenti all'ambito civile, in merito alla responsabilit&agrave; medica la Legge Gelli prevede invece una separazione netta tra le responsabilit&agrave; degli&nbsp;ospedali&nbsp;e quelle del professionista che ha recato danno al paziente. "La riforma in commento &ndash; sottolinea ancora l'articolo sopra citato - intende dunque diversificare in modo chiaro le due posizioni, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Tutto ci&ograve;, a ben vedere, va a vantaggio tanto dell&rsquo;esercente la professione sanitaria, il quale risponde solo dei danni integralmente provati dal paziente, tanto del paziente medesimo che viene invitato ad agire contro chi pi&ugrave; facilmente pu&ograve; ristorare i danni".&nbsp;La Legge Gelli e gli obblighi assicurativiNon solo monitoraggio, prevenzione e risk management (espressione che indica la gestione del rischio), la Legge&nbsp;Gelli&nbsp;prevede altres&igrave; degli obblighi assicurativi sui quali &egrave; necessario fare chiarezza.Detti obblighi sono disciplinati dall'articolo 10 e dall'articolo 11 della riforma.Gli obblighi in oggetto dovranno essere assunti sia dalle strutture sanitarie sia da chi esercita la professione sanitaria. Ma qual &egrave; lo scopo dichiarato? Semplicemente quello di "rendere effettiva l&rsquo;eventuale condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni cagionati ai pazienti".In maniera pi&ugrave; specifica e dettagliata: il testo della legge prevede l&rsquo;obbligo assicurativo per la responsabilit&agrave; contrattuale. Quest'ultimo deve essere totalmente a carico delle strutture sanitarie e di quelle sociosanitarie, sia che esse sianostrutture private sia che siano pubbliche. A questo si aggiunge il fatto che l'obbligo assicurativo deve essere assolto sia verso terzi sia nei confronti dei professionisti. Il tutto perfino nel caso in cui i danni vengano arrecati dal personale in attivit&agrave; lavorativa all'interno delle stesse strutture sanitarie.Non meno importante &egrave; un altro obbligo assicurativo, ovvero quello di stipulare una polizza aggiuntiva per la copertura della responsabilit&agrave; extracontrattuale. La polizza in questione &egrave; a carico delle strutture in oggetto e deve esse stipulata "verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l&rsquo;ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista".Da ultimo, ma non per questo meno degno di attenzione, c'&egrave; l'obbligo di contratto assicurativo. Quest'ultimo &egrave; a carico dei professionisti che operano in ambito sanitario, i quali, diversamente da quanto gi&agrave; detto, operano esternamente alle strutture sanitarie e a quelle sociosanitarie, o ancora che eseguono le loro prestazioni di servizio all&rsquo;interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria ma in regime libero-professionale.Detto altrimenti, dovendo assolvere precisi obblighi assicurativi, strutture sanitarie, sociosanitarie e liberi professionisti devono altres&igrave; avere il supporto di un buon team di professionisti che mettano l'assistenza e la consulenza assicurativa al primo posto.Con Esedra avrai questo e molto pi&ugrave; di questo! Per avere una consulenza gratuita contatta una delle sedi operative di Lecco o Milano ai seguenti indirizzi e numeri di telefono: via Lorenzo Balicco 63 - 23900 Lecco; telefono: +39 02 45472330 oppure via Emilio Cornalia 19 - 20124 Milano; telefono: +39 02 45472300.&nbsp;In alternativa richiedi informazioni compilando l'apposito form all'indirizzo: http://www.esedrabroker.it/preventivo.php pag=572&amp;l=Richiedi+informazioni.Fonti:http://www.giurisprudenzapenale.com/2017/03/01/ddl-gelli-legge-tutte-le-novita/https://www.ecosafety.it/social/ddl-gelli-risk-management/https://www.agendadigitale.eu/sanita/tutte-le-novita-della-legge-gelli-per-sanita-digitale-privacy-e-gestione-del-rischio/&nbsp;]]></description>
      <pubDate>Sun, 18 Jun 2017 15:14:52 +0200</pubDate>
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