Le novità per il 2017: l'assicurazione obbligatoria per gli Avvocati.

domenica, 08 gennaio 2017

Le novità assicurative per il 2017: l’assicurazione obbligatoria per gli avvocati.

Le novità introdotte dal Decreto Ministero Giustizia del 22/09/2016, pubblicato sulla G.U. N. 238 dell’11 Ottobre 2016 e le risposte del mercato assicurativo.

Come noto, l’obbligatorietà della copertura assicurativa per i rischi professionali dei professionisti iscritti ad un ordine professionale, era già stata introdotta nel 2012 ma, non ne erano ancora stati definiti i contenuti, mancando i decreti attuativi.

Per gli Avvocati, il Ministero della Giustizia ha promulgato il Decreto Attuativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 Ottobre 2016, che diverrà operativo un anno dopo la pubblicazione.

Pertanto, entro l’11 Ottobre 2017, tutti gli avvocati, sia operanti quali singoli liberi professionisti, sia operanti in qualità di soci o collaboratori di studi associati, dovranno essere in regola con i dettami della nuova normativa, onde non incorrere nelle sanzioni previste.

Purtroppo, come spesso accade, il Decreto Ministeriale è stato elaborato e promulgato senza aver considerato la disponibilità del mercato assicurativo a supportare le specifiche richieste di copertura previste dal decreto.

In primo luogo, per un principio di reciprocità, nel momento in cui si rende obbligatoria per legge una copertura assicurativa, si dovrebbe rendere obbligatoria la sottoscrizione dei rischi da parte delle compagnie assicurative che esercitano quello specifico ramo e che sono disponibili ad accettare le condizioni poste dal Ministero.

Così come accade per il ramo R.C. Auto, tutte le compagnie che intendono esercitare in Italia il ramo, sono obbligate a contrarre, ovvero non possono esimersi dal rilasciare una polizza a chiunque faccia richiesta di assicurare il proprio veicolo a motore; la ratio è quella della tutela dei terzi.

Se, anche in questo specifico settore, la ratio che ha fatto scaturire l’obbligo di avere una copertura assicurativa, fosse il medesimo, analogo obbligo a contrarre dovrebbe essere esteso alle compagnie che esercitano il ramo R.C. Professionale. Ma così non è.

In particolare il Decreto Ministeriale prevede che le polizze stipulate dagli Avvocati prevedano le seguenti clausole:

- Massimali minimi di copertura: progressivi, in base all’ammontare del fatturato.

- Copertura per il danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, futuro.

- Clausole di validità temporale: con la previsione di retroattività e postuma.

- Rinuncia della compagnia assicurativa al diritto di recesso in caso di sinistro.

 

Inoltre è prevista l’obbligatorietà di una copertura assicurativa contro gli Infortuni subiti dagli Avvocati nell’ambito dell’attività professionale:

Relativamente a questa copertura, non si comprende la ratio del legislatore per i seguenti motivi:

- Gli Avvocati sono liberi professionisti ed, in quanto tali, sono persone sicuramente in grado di valutare la propria esposizione al rischio infortuni, anche in relazione alla propria situazione economico patrimoniale, scopo per il quale viene solitamente sottoscritta una polizza infortuni.

 - I massimali di polizza sono veramente minimi e, soprattutto, è previsto l’obbligo di avere copertura per una diaria giornaliera di Eur 50,00: come è ben noto, questa garanzia è costantemente fonte di discussione in sede di liquidazione di sinistro, a causa della frequente generosità dei medici a rilasciare periodi prolungati di convalescenza post infortunio; ed, ancora, un avvocato svolge una professione prettamente intellettuale, che, grazie ai moderni strumenti informatici, può senza enormi problemi svolgere anche con una gamba rotta.

Siamo pertanto convinti che questa copertura porterà ad un notevole incremento del contenzioso tra gli avvocati assicurati e le compagnie che rilasceranno questa copertura.

 - La copertura prevista per legge è limitata all’attività professionale: sempre grazie alle potenzialità di “smart working” offerte dalle moderne tecnologie, è assolutamente probabile che un professionista possa elaborare e scrivere un parere sotto l’ombrellone in spiaggia oppure in un rifugio di montagna…un infortunio occorso in tali circostanze come verrebbe considerato?

Le perplessità sono parecchie, vedremo ora come il mercato assicurativo risponderà alle nuove imposizioni legislative.

Si allega un prospetto riassuntivo delle caratteristiche delle coperture rese obbligatorie dal Decreto Ministeriale e che entreranno in vigore il prossimo Ottobre.

La divisione Assicurazioni Professionisti di Esedra Broker, grazie alla collaborazione con le compagnie specializzate nel settore, ha realizzato una propria convenzione assicurativa per tutti gli Avvocati, sia per la polizza R.C. Professionale, sia per la polizza Infortuni, garantendo condizioni normative ed economiche nettamente migliorative rispetto alla principale convenzione attualmente in vigore con la Cassa Forense.

Chiedi una quotazione personalizzata in base alle Tue specifiche esigenze.

 

Scarica l'allegato: R.C. Professionale Avvocati 2017 (387,19 Kb)
Aggiungi al tuo calendario   2017-01-08 2017-01-08 38 Le novità per il 2017: l'assicurazione obbligatoria per gli Avvocati. Le novità assicurative per il 2017: l’assicurazione obbligatoria per gli avvocati.Le novità introdotte dal Decreto Ministero Giustizia del 22/09/2016, pubblicato sulla G.U. N. 238 dell’11 Ottobre 2016 e le risposte del mercato assicurativo.Come noto, l’obbligatorietà della copertura assicurativa per i rischi professionali dei professionisti iscritti ad un ordine professionale, era già stata introdotta nel 2012 ma, non ne erano ancora stati definiti i contenuti, mancando i decreti attuativi.Per gli Avvocati, il Ministero della Giustizia ha promulgato il Decreto Attuativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 Ottobre 2016, che diverrà operativo un anno dopo la pubblicazione.Pertanto, entro l’11 Ottobre 2017, tutti gli avvocati, sia operanti quali singoli liberi professionisti, sia operanti in qualità di soci o collaboratori di studi associati, dovranno essere in regola con i dettami della nuova normativa, onde non incorrere nelle sanzioni previste.Purtroppo, come spesso accade, il Decreto Ministeriale è stato elaborato e promulgato senza aver considerato la disponibilità del mercato assicurativo a supportare le specifiche richieste di copertura previste dal decreto.In primo luogo, per un principio di reciprocità, nel momento in cui si rende obbligatoria per legge una copertura assicurativa, si dovrebbe rendere obbligatoria la sottoscrizione dei rischi da parte delle compagnie assicurative che esercitano quello specifico ramo e che sono disponibili ad accettare le condizioni poste dal Ministero.Così come accade per il ramo R.C. Auto, tutte le compagnie che intendono esercitare in Italia il ramo, sono obbligate a contrarre, ovvero non possono esimersi dal rilasciare una polizza a chiunque faccia richiesta di assicurare il proprio veicolo a motore; la ratio è quella della tutela dei terzi.Se, anche in questo specifico settore, la ratio che ha fatto scaturire l’obbligo di avere una copertura assicurativa, fosse il medesimo, analogo obbligo a contrarre dovrebbe essere esteso alle compagnie che esercitano il ramo R.C. Professionale. Ma così non è.In particolare il Decreto Ministeriale prevede che le polizze stipulate dagli Avvocati prevedano le seguenti clausole:- Massimali minimi di copertura: progressivi, in base all’ammontare del fatturato.- Copertura per il danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, futuro.- Clausole di validità temporale: con la previsione di retroattività e postuma.- Rinuncia della compagnia assicurativa al diritto di recesso in caso di sinistro. Inoltre è prevista l’obbligatorietà di una copertura assicurativa contro gli Infortuni subiti dagli Avvocati nell’ambito dell’attività professionale:Relativamente a questa copertura, non si comprende la ratio del legislatore per i seguenti motivi:- Gli Avvocati sono liberi professionisti ed, in quanto tali, sono persone sicuramente in grado di valutare la propria esposizione al rischio infortuni, anche in relazione alla propria situazione economico patrimoniale, scopo per il quale viene solitamente sottoscritta una polizza infortuni. - I massimali di polizza sono veramente minimi e, soprattutto, è previsto l’obbligo di avere copertura per una diaria giornaliera di Eur 50,00: come è ben noto, questa garanzia è costantemente fonte di discussione in sede di liquidazione di sinistro, a causa della frequente generosità dei medici a rilasciare periodi prolungati di convalescenza post infortunio; ed, ancora, un avvocato svolge una professione prettamente intellettuale, che, grazie ai moderni strumenti informatici, può senza enormi problemi svolgere anche con una gamba rotta.Siamo pertanto convinti che questa copertura porterà ad un notevole incremento del contenzioso tra gli avvocati assicurati e le compagnie che rilasceranno questa copertura. - La copertura prevista per legge è limitata all’attività professionale: sempre grazie alle potenzialità di “smart working” offerte dalle moderne tecnologie, è assolutamente probabile che un professionista possa elaborare e scrivere un parere sotto l’ombrellone in spiaggia oppure in un rifugio di montagna…un infortunio occorso in tali circostanze come verrebbe considerato?Le perplessità sono parecchie, vedremo ora come il mercato assicurativo risponderà alle nuove imposizioni legislative.Si allega un prospetto riassuntivo delle caratteristiche delle coperture rese obbligatorie dal Decreto Ministeriale e che entreranno in vigore il prossimo Ottobre.La divisione Assicurazioni Professionisti di Esedra Broker, grazie alla collaborazione con le compagnie specializzate nel settore, ha realizzato una propria convenzione assicurativa per tutti gli Avvocati, sia per la polizza R.C. Professionale, sia per la polizza Infortuni, garantendo condizioni normative ed economiche nettamente migliorative rispetto alla principale convenzione attualmente in vigore con la Cassa Forense.Chiedi una quotazione personalizzata in base alle Tue specifiche esigenze.  Location of the event Esedra Broker info@vipsrl.com false DD/MM/YYYY

Condividi questa pagina
Questo sito può trattare i dati personali dell’utente attraverso l’utilizzo dei cosiddetti cookies che potrebbero consentire l’identificazione dell’utente o del terminale. Il sito utilizza inoltre cookies statistici completi e/o di profilazione per inviare all’utente pubblicità̀ e servizi in linea con le sue preferenze Per saperne di più̀ o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies è possibile cliccare qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookies o di strumenti analoghi eventualmente descritti nel documento informativo.