Privacy, Risk Management, Responsabilità Medica: le novità del D.L. Gelli

domenica, 18 giugno 2017
Sicurezza delle cure e della persona assistita, responsabilità professionale sia civile che penale degli esercenti le professioni sanitarie, riorganizzazione e digitalizzazione dei processi a favore della salute dei pazienti. Si tratta delle disposizioni presenti nella Legge Gelli, tutti aspetti importanti che devono essere presi in considerazione sulla base delle occorrenze in materia di privacy, ovvero di protezione dei dati personali. La sicurezza dei dati è essenziale.

La Legge Gelli che cosa cambia per la responsabilità medica?

Si chiama Legge Gelli ed è stata approvata dalla Camera dei Deputati senza alcun emendamento il 28 febbraio del corrente anno. 
Ma che cosa reca il disegno di legge proposto dall’onorevole Federico Gelli, medico con specializzazione in sanità pubblica e deputato del Pd nella XVII legislatura? Il disegno di legge C-259 riguarda da vicino tutte le "disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". In altri termini, si tratta di interventi che hanno l'obiettivo di elevare, da un punto di vista medico-assistenziale, la tutela del paziente. Il che non è certo un obiettivo di poco conto.
Il testo della riforma – precisa un articolo a firma di Lorenzo Roccatagliata pubblicato sulla testata "Giurisprudenza Penale", edita e diretta da Guido Stampanoni Bassi - come già sopra accennato "affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria".

Sono in tutto 3 i fronti sui quali si è adoperata la Legge Gelli. Essa agisce infatti:

- sul fronte amministrativo;
- sul fronte penale;
- sul fronte civile.

Per quanto concerne l'aspetto prettamente amministrativo, ad una lettura attenta degli articoli si constata che sono state introdotte tutta una serie di nuove figure; tra queste quella del Garante del diritto alla salute, una professionalità che permette ai destinatari delle prestazioni sanitarie, ovvero ai pazienti, di segnalare eventuali disfunzioni del servizio sanitario. In ultima analisi, quindi, tale figura si occuperà di tutelare l'utente. Altra novità in campo amministrativo riguarda la creazione, in ogni singola regione dello stato italiano, di un Centro per la gestione del rischio sanitario e per la sicurezza del paziente. Tale istituzione avrà l'onere di raccogliere i dati sui rischi e sugli eventi avversi, nonché sul contenzioso di ogni regione. A seguire, ogni anno questi stessi dati dovranno essere trasmessi a un altro organo denominato Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità. Tale osservatorio, una volta ricevuti i dati di cui sopra, avrà il compito di monitorare il materiale raccolto in materia di sicurezza delle cure e, conseguentemente, di individuare le misure ritenute più consone alla prevenzione e alla gestione del rischio sanitario. In ultimo, tra i cambiamenti di carattere amministrativo figura anche l’obbligo di trasparenza per tutte le prestazioni sanitarie, siano esse pubbliche o private. 


Responsabilità penale e civile


Tra gli aspetti di fondamentale importanza c'è l'aspetto penale della legge, che come ha sottolineato Roccatagliata, "da un lato stabilisce che tali soggetti debbano attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida e dall’altro lato impone che un elenco completo ed esaustivo delle stesse buone pratiche e linee guida sia istituito e regolato con Decreto ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)". Al riguardo una domanda nasce in maniera spostanea: quali sono le novità introdotte dalla legge anche in ambito di responsabilità penale? La risposta ci vien fornita ancora una volta da Lorenzo Roccatagliata, il quale proprio dalle pagine della rivista giuridica "Giurisprudenza Penale" precisa che all'interno del testo della Legge Gelli è "scomparso ogni riferimento al problematico concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia, con ciò dando seguito alle [...] sentenze Cantore e Pagano. Resta fermo il rispetto delle linee guida e buone pratiche, di cui va fatto un uso confacente al caso concreto: ove occorrano debbono essere applicate, diversamente corre l’obbligo di disapplicarle". 
Ma non è ancora tutto. Da un lato, infatti, - precisa l'articolo - "la speciale irrilevanza penale opera solo con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose", mentre dall'altro "le linee guida e buone pratiche sono finalmente definite e pubblicate ai sensi di legge".
Tra le riforme afferenti all'ambito civile, in merito alla responsabilità medica la Legge Gelli prevede invece una separazione netta tra le responsabilità degli ospedali e quelle del professionista che ha recato danno al paziente. "La riforma in commento – sottolinea ancora l'articolo sopra citato - intende dunque diversificare in modo chiaro le due posizioni, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Tutto ciò, a ben vedere, va a vantaggio tanto dell’esercente la professione sanitaria, il quale risponde solo dei danni integralmente provati dal paziente, tanto del paziente medesimo che viene invitato ad agire contro chi più facilmente può ristorare i danni". 


La Legge Gelli e gli obblighi assicurativi

Non solo monitoraggio, prevenzione e risk management (espressione che indica la gestione del rischio), la Legge Gelli prevede altresì degli obblighi assicurativi sui quali è necessario fare chiarezza.
Detti obblighi sono disciplinati dall'articolo 10 e dall'articolo 11 della riforma.
Gli obblighi in oggetto dovranno essere assunti sia dalle strutture sanitarie sia da chi esercita la professione sanitaria. Ma qual è lo scopo dichiarato? Semplicemente quello di "rendere effettiva l’eventuale condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni cagionati ai pazienti".
In maniera più specifica e dettagliata: il testo della legge prevede l’obbligo assicurativo per la responsabilità contrattuale. Quest'ultimo deve essere totalmente a carico delle strutture sanitarie e di quelle sociosanitarie, sia che esse sianostrutture private sia che siano pubbliche. A questo si aggiunge il fatto che l'obbligo assicurativo deve essere assolto sia verso terzi sia nei confronti dei professionisti. Il tutto perfino nel caso in cui i danni vengano arrecati dal personale in attività lavorativa all'interno delle stesse strutture sanitarie.
Non meno importante è un altro obbligo assicurativo, ovvero quello di stipulare una polizza aggiuntiva per la copertura della responsabilità extracontrattuale. La polizza in questione è a carico delle strutture in oggetto e deve esse stipulata "verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista".
Da ultimo, ma non per questo meno degno di attenzione, c'è l'obbligo di contratto assicurativo. Quest'ultimo è a carico dei professionisti che operano in ambito sanitario, i quali, diversamente da quanto già detto, operano esternamente alle strutture sanitarie e a quelle sociosanitarie, o ancora che eseguono le loro prestazioni di servizio all’interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria ma in regime libero-professionale.

Detto altrimenti, dovendo assolvere precisi obblighi assicurativi, strutture sanitarie, sociosanitarie e liberi professionisti devono altresì avere il supporto di un buon team di professionisti che mettano l'assistenza e la consulenza assicurativa al primo posto.

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Per avere una consulenza gratuita contatta una delle sedi operative di Lecco o Milano ai seguenti indirizzi e numeri di telefono: via Lorenzo Balicco 63 - 23900 Lecco; telefono: +39 02 45472330 oppure via Emilio Cornalia 19 - 20124 Milano; telefono: +39 02 45472300. 

In alternativa richiedi informazioni compilando l'apposito form all'indirizzo: http://www.esedrabroker.it/preventivo.php pag=572&l=Richiedi+informazioni.

Fonti:

http://www.giurisprudenzapenale.com/2017/03/01/ddl-gelli-legge-tutte-le-novita/

https://www.ecosafety.it/social/ddl-gelli-risk-management/

https://www.agendadigitale.eu/sanita/tutte-le-novita-della-legge-gelli-per-sanita-digitale-privacy-e-gestione-del-rischio/
 
Aggiungi al tuo calendario   2017-06-18 2017-06-18 38 Privacy, Risk Management, Responsabilità Medica: le novità del D.L. Gelli Sicurezza delle cure e della persona assistita, responsabilità professionale sia civile che penale degli esercenti le professioni sanitarie, riorganizzazione e digitalizzazione dei processi a favore della salute dei pazienti. Si tratta delle disposizioni presenti nella Legge Gelli, tutti aspetti importanti che devono essere presi in considerazione sulla base delle occorrenze in materia di privacy, ovvero di protezione dei dati personali. La sicurezza dei dati è essenziale.La Legge Gelli che cosa cambia per la responsabilità medica?Si chiama Legge Gelli ed è stata approvata dalla Camera dei Deputati senza alcun emendamento il 28 febbraio del corrente anno. Ma che cosa reca il disegno di legge proposto dall’onorevole Federico Gelli, medico con specializzazione in sanità pubblica e deputato del Pd nella XVII legislatura? Il disegno di legge C-259 riguarda da vicino tutte le "disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". In altri termini, si tratta di interventi che hanno l'obiettivo di elevare, da un punto di vista medico-assistenziale, la tutela del paziente. Il che non è certo un obiettivo di poco conto.Il testo della riforma – precisa un articolo a firma di Lorenzo Roccatagliata pubblicato sulla testata "Giurisprudenza Penale", edita e diretta da Guido Stampanoni Bassi - come già sopra accennato "affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria".Sono in tutto 3 i fronti sui quali si è adoperata la Legge Gelli. Essa agisce infatti:- sul fronte amministrativo;- sul fronte penale;- sul fronte civile.Per quanto concerne l'aspetto prettamente amministrativo, ad una lettura attenta degli articoli si constata che sono state introdotte tutta una serie di nuove figure; tra queste quella del Garante del diritto alla salute, una professionalità che permette ai destinatari delle prestazioni sanitarie, ovvero ai pazienti, di segnalare eventuali disfunzioni del servizio sanitario. In ultima analisi, quindi, tale figura si occuperà di tutelare l'utente. Altra novità in campo amministrativo riguarda la creazione, in ogni singola regione dello stato italiano, di un Centro per la gestione del rischio sanitario e per la sicurezza del paziente. Tale istituzione avrà l'onere di raccogliere i dati sui rischi e sugli eventi avversi, nonché sul contenzioso di ogni regione. A seguire, ogni anno questi stessi dati dovranno essere trasmessi a un altro organo denominato Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità. Tale osservatorio, una volta ricevuti i dati di cui sopra, avrà il compito di monitorare il materiale raccolto in materia di sicurezza delle cure e, conseguentemente, di individuare le misure ritenute più consone alla prevenzione e alla gestione del rischio sanitario. In ultimo, tra i cambiamenti di carattere amministrativo figura anche l’obbligo di trasparenza per tutte le prestazioni sanitarie, siano esse pubbliche o private. Responsabilità penale e civileTra gli aspetti di fondamentale importanza c'è l'aspetto penale della legge, che come ha sottolineato Roccatagliata, "da un lato stabilisce che tali soggetti debbano attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida e dall’altro lato impone che un elenco completo ed esaustivo delle stesse buone pratiche e linee guida sia istituito e regolato con Decreto ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)". Al riguardo una domanda nasce in maniera spostanea: quali sono le novità introdotte dalla legge anche in ambito di responsabilità penale? La risposta ci vien fornita ancora una volta da Lorenzo Roccatagliata, il quale proprio dalle pagine della rivista giuridica "Giurisprudenza Penale" precisa che all'interno del testo della Legge Gelli è "scomparso ogni riferimento al problematico concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia, con ciò dando seguito alle [...] sentenze Cantore e Pagano. Resta fermo il rispetto delle linee guida e buone pratiche, di cui va fatto un uso confacente al caso concreto: ove occorrano debbono essere applicate, diversamente corre l’obbligo di disapplicarle". Ma non è ancora tutto. Da un lato, infatti, - precisa l'articolo - "la speciale irrilevanza penale opera solo con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose", mentre dall'altro "le linee guida e buone pratiche sono finalmente definite e pubblicate ai sensi di legge".Tra le riforme afferenti all'ambito civile, in merito alla responsabilità medica la Legge Gelli prevede invece una separazione netta tra le responsabilità degli ospedali e quelle del professionista che ha recato danno al paziente. "La riforma in commento – sottolinea ancora l'articolo sopra citato - intende dunque diversificare in modo chiaro le due posizioni, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Tutto ciò, a ben vedere, va a vantaggio tanto dell’esercente la professione sanitaria, il quale risponde solo dei danni integralmente provati dal paziente, tanto del paziente medesimo che viene invitato ad agire contro chi più facilmente può ristorare i danni". La Legge Gelli e gli obblighi assicurativiNon solo monitoraggio, prevenzione e risk management (espressione che indica la gestione del rischio), la Legge Gelli prevede altresì degli obblighi assicurativi sui quali è necessario fare chiarezza.Detti obblighi sono disciplinati dall'articolo 10 e dall'articolo 11 della riforma.Gli obblighi in oggetto dovranno essere assunti sia dalle strutture sanitarie sia da chi esercita la professione sanitaria. Ma qual è lo scopo dichiarato? Semplicemente quello di "rendere effettiva l’eventuale condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni cagionati ai pazienti".In maniera più specifica e dettagliata: il testo della legge prevede l’obbligo assicurativo per la responsabilità contrattuale. Quest'ultimo deve essere totalmente a carico delle strutture sanitarie e di quelle sociosanitarie, sia che esse sianostrutture private sia che siano pubbliche. A questo si aggiunge il fatto che l'obbligo assicurativo deve essere assolto sia verso terzi sia nei confronti dei professionisti. Il tutto perfino nel caso in cui i danni vengano arrecati dal personale in attività lavorativa all'interno delle stesse strutture sanitarie.Non meno importante è un altro obbligo assicurativo, ovvero quello di stipulare una polizza aggiuntiva per la copertura della responsabilità extracontrattuale. La polizza in questione è a carico delle strutture in oggetto e deve esse stipulata "verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista".Da ultimo, ma non per questo meno degno di attenzione, c'è l'obbligo di contratto assicurativo. Quest'ultimo è a carico dei professionisti che operano in ambito sanitario, i quali, diversamente da quanto già detto, operano esternamente alle strutture sanitarie e a quelle sociosanitarie, o ancora che eseguono le loro prestazioni di servizio all’interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria ma in regime libero-professionale.Detto altrimenti, dovendo assolvere precisi obblighi assicurativi, strutture sanitarie, sociosanitarie e liberi professionisti devono altresì avere il supporto di un buon team di professionisti che mettano l'assistenza e la consulenza assicurativa al primo posto.Con Esedra avrai questo e molto più di questo! 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