Le polizze per gli avvocati obbligatorie dall'11 Ottobre 2017
È fissata per l'11 ottobre del corrente anno l'obbligatorietà per gli avvocati di dotarsi di una polizza R.C. Professionale.
A stabilire l'obbligo assicurativo è il Decreto emanato dal Ministero della Giustizia il 22 settembre del 2016. La sua inadempienza comporterà al professionista la cancellazione dall'Albo di riferimento. Causa: la mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti per esercitare la professione.
La R.C. Professionale avvocati
Come già accennato, inoltre, gli avvocati saranno altresì sottoposti a obbligo assicurativo anche sugli infortuni. L'assicurazione è prevista per tutti coloro, siano essi avvocati, praticanti o collaboratori, privi di copertura Inail.
R.C. Professionale avvocati: schema esplicativo dei dettami del Ministero della Giustizia
Entrando maggiormente nel merito delle R.C. Professionali, queste ultime dovranno rispettare tutti i dettami messi a punto dal Ministero della Giustizia, ovvero dovranno garantire:
- la copertura sulla responsabilità civile per qualunque danno causato dal professionista in maniera colposa ai propri clienti oppure a terzi durante la sua attività; detta copertura viene estesa anche per i danni dolosi causati dai sostituti processuali, dai collaboratori dell'avvocato, dai suoi praticanti, dai suoi dipendenti;
- la copertura per colpa grave;
- la possibilità di allargare l'assicurazione anche alle altre attività eseguite dal legale e per le quali esso risulta abilitato;
- la retroattività senza limiti e l'ultrattività di un decennio in favore degli eredi;
- le clausole che, davanti alla denuncia di un qualsiasi sinistro, proibiscono in maniera esplicita il diritto di recesso dell’assicuratore;
- la copertura infortuni, qualora se ne siano verificati durante l'attività lavorativa.
I criteri stabiliti dal Ministero dovranno essere rispettati anche dalle polizze stipulate in un periodo precedente all'entrata in vigore del decreto.
Assicurazione contro gli infortuni
Come recita l'articolo 4 del decreto legge 22 settembre 2016, l'assicurazione contro gli infortuni è prevista per gli avvocati, per i loro collaboratori, per i loro praticanti e per i loro dipendenti solamente nel caso in cui non sia attiva la copertura Inail.
Questa polizza assicurativa copre gli infortuni verificatasi durante l'espletamento dell'avvocatura, sia che si siano verificati a causa di essa sia che si siano verificati in occasione di essa. Detto ciò, è doveroso precisare che la polizza copre la morte causata dall'attività o verificatasi in occasione dell'attività, l'invalidità permanente, l'invalidità temporanea e le spese mediche.
Come già accennato, inoltre, anche l'infortunio causato dagli spostamenti è provvisto di copertura assicurativa.
Tutti gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere disponibili a terzi sia tramite l'Ordine professionale di riferimento, sia tramite il Consiglio Nazionale Forense (acronimo CNF), sia tramite i propri siti web.
Le somme minime assicurate riguardano:
- 100 mila euro in caso di morte (100.000,00);
- 100 mila euro in caso invalidità permanente;
- 50 euro quale indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea.
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