La responsabilità amministrativa delle società: definizione, rischi e soluzioni.
venerdì, 13 ottobre 2017
È datato 8 del mese di giugno del 2001 il decreto legislativo n. 231 che disciplina la responsabilità amministrativa per gli illeciti subordinati a reato commessi dagli enti con personalità giuridica, ma anche dalle associazioni e dalle società che ne sono prive. Detta responsabilità non viene applicata allo Stato, agli enti pubblici del territorio, alle istituzioni pubbliche non economiche, come pure agli enti che esplicano funzioni costituzionali di rilievo.
La responsabilità amministrativa
Con il decreto legislativo n. 231/2001 per la prima volta in Italia è stata introdotta la responsabilità amministrativa, essa rappresenta la responsabilità degli enti in sede penale per quegli illeciti commessi nel loro interesse o nel loro vantaggio. Detti reati devono essere commessi da soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza oppure ruoli di direzione o di amministrazione dell'ente o, ancora, devono essere commessi da un'organizzazione che sia autonoma dall'ente sia dal punto di vista funzionale che da quello finanziario, come pure da soggetti che esercitano la gestione e il controllo dell'ente, nonché da persone dedite alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sottoposti.
A tal proposito è doveroso precisare che questa responsabilità viene definita amministrativa per via degli intralci derivanti dalla Costituzione italiana, che all'articolo 27 non considererebbe la responsabilità penale per la società, ovvero per la persona giuridica. Quindi, solamente dietro pressione di UE e OCSE si è proceduto a introdurre una responsabilità di tipo penale per le persone giuridiche. Tale responsabilità viene però definita amministrativa adottando così una sorta di aggiustamento lessicale.
Secondo i dettami del decreto legislativo n. 231 la responsabilità amministrativa si aggiunge alla responsabilità della persona fisica che ha oggettivamente compiuto il reato. Ad ogni modo, detta responsabilità, per quanto riguarda la punizione di alcuni reati punta a chiamare in causa gli enti che abbiano tratto vantaggio da essi. Vero è che la responsabilità amministrativa sussiste allorquando l'artefice del reato non venga identificato oppure qualora non possa risultare imputabile.
Gli illeciti e la responsabilità amministrativa
È doveroso precisare che il regime di responsabilità amministrativa viene applicato alle società che hanno la loro sede nello Stato italiano qualora il reato sia stato commesso in territorio italiano. Tuttavia esso viene applicato anche quando l'illecito si è verificato all'estero, sempre che a procedere non sia lo Stato in cui il reato è stato commesso. Ma non è ancora tutto. Detta responsabilità viene inoltre applicata alle società che hanno la loro sede all'estero ma che hanno commesso il reato in suolo italiano. In ogni caso, in materia di reati è bene sottolineare che per ogni illecito commesso sono sempre previste sia le applicazioni di sanzioni pecuniarie sia, per i casi più pesanti, di misure interdittive. Tra queste rientrano la sospensione della licenza o la sua revoca, l'esclusione dai finanziamenti e dai contributi o la loro revoca, il veto di contrarre con gli enti pubblici, la proibizione dall'esercizio dell'attività, il veto di pubblicizzare sia i beni che i servizi.
In seguito al decreto legislativo n. 231 del 2001, a più riprese si è provveduto ad allungare l'elenco dei reati ascrivibili all'ente.
È però bene precisare che affinché l'ente abbia responsabilità è necessario che ci siano i presupposti di:
- lesioni preterintenzionali e omicidio compiuti violando le norme inerenti la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- reati ambientali;
- illeciti commessi contro la pubblica amministrazione;
- illeciti societari;
- azioni di criminalità organizzata e illeciti con obiettivi di terrorismo;
- crimini contro l'industria e contro il commercio nonché crimini informatici e reati di
- ricettazione, di riciclaggio, di autoriciclaggio e utilizzo di soldi e di beni di provenienza illecita;
- impiego di lavoratori stranieri con soggiorno irregolare.
Il soggetto apicale e il soggetto sottoposto
Proseguendo, il soggetto che ha compiuto il reato si definisce apicale quando svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione oppure di direzione dell'ente, mentre è soggetto sottoposto colui che compie il reato ed è subordinato alla vigilanza o alla direzione del soggetto apicale.
Allorché l'illecito sia stato compiuto da un soggetto apicale, vi è responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui non sia stato adottato e reso operativo il modello di organizzazione idoneo a evitare illeciti della stessa tipologia di quello verificatosi, ovverosia qualora non sia stato dato incarico di controllare l'attività a un Organismo di Vigilanza, come da attuazione del modello.
Invece, nell'eventualità che il reato sia stato realizzato da un soggetto sottoposto, l'ente ha colpa se il compimento del reato è stato agevolato dalla mancata osservanza degli obblighi di direzione o degli obblighi di vigilanza spettanti agli apicali.
Ma non è finita qui. Per non esporsi alle richieste da parte del danneggiato da sanzioni, gli amministratori, con l'obbiettivo di valutare il grado di esposizione al rischio, dovrebbero mettere in pratica un'attività di Risk Assessment. Dopodiché, nel caso in cui il rischio sia valutato accettabile, gli amministratori si dovranno limitare a monitorarne lo sviluppo.
Analisi e gestione del rischio
Le aziende, dunque, sulla base del decreto n. 231 devono valutare il rischio, classificare i poteri e le responsabilità dell'impresa, devono analizzare tutti i procedimenti e conseguentemente devono adottare un sistema di procedure, di protocolli e di codici capaci di prevenire i reati di cui la società potrebbe essere imputata. Le realtà aziendali che decidono di redigere modelli di organizzazione tali da contenere il rischio ambientale, in via del tutto preliminare devono eseguire una mappatura di tutti i processi, di modo che si possa accertare il rischio collegato alla commissione di illeciti. In relazione al rischio l'impresa dovrà sincerarsi della reale possibilità che dalla sua attività possa verificarsi danno alle matrici ambientali.
Partendo dalla valutazione del rischio l'azienda deve mettere in evidenza e deve valutare il grado di efficienza sia dei propri sistemi operativi che dei propri sistemi di controllo già posti in essere per gli impianti, le attrezzature, i metodi lavorativi, le procedure di accertamento e le procedure di comunicazione di un'eventuale contaminazione agli enti preposti, la formazione degli professionisti incaricati di reperire le criticità atte a prevenire il rischio-reato. Qualora dalla valutazione dovessero emergere difetti di prevenzione, l'azienda dovrà adeguare le soglie delle proprie cautele e quelle dei propri controlli, mettendo a punto nuove procedure oppure rafforzando quelle già esistenti in materia di gestione del rischio.
Come tutelarsi al meglio: il programma di azione di RM231
Anche se l'azienda ha una gestione del rischio ottimale, nessuna realtà imprenditoriale deve scartare l'ipotesi di stipulare una polizza ambientale, l'unica che nei fatti protegge l'azienda da eventuali danni da responsabilità ambientale. Questa assicurazione è una garanzia che tutela nel migliore dei modi l'intero patrimonio dell'impresa. Una volta valutata la possibilità di sottoscrivere la polizza, è importante non buttarsi a capofitto sulla prima proposta allettante. Per effettuare la scelta migliore per la tua azienda devi assolutamente rivolgerti all'esperienza di un bravo intermediario. Optando per Esedra broker sceglierai la professionalità in grado di proporti la proposta assicurativa che vestirà al meglio la tua attività imprenditoriale. Il broker, da sempre attento al vasto mondo aziendale, insieme Risk Management 231 e ai suoi ai suoi due partners, IGM dell'ingegner Gaetano Messina e Studio Della Bella dell'avvocato Lorenzo Della Bella, è in grado di fornirti un servizio di consulenza al di là di ogni aspettativa. Nella fattispecie, con il lavoro sinergico di queste realtà potrai avvantaggiarti di un servizio completo di analisi e gestione dei rischi derivanti dalla L. 231.
Una scelta collaborativa, quella di Esedra, che non è affatto causale, visto che lo Studio Della Bella è leader nel settore della valutazione legale dei rischi aziendali e lo staff di IGM è esperto nel settore della sicurezza, ambiente e qualità, per dare il sostegno dovuto alle aziende, permettendo loro di avere un'ottima tutela che ai sensi del D.L. 231/2001 e ridurre al minimo il rischio di condanne penali.